Compensazione spese per annullamento in autotutela dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 20676 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, alla cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo non si correla necessariamente la condanna alle spese giudiziali secondo la regola della soccombenza virtuale. La compensazione è giustificata quando l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione, ma trovi ragione nell’obiettiva complessità della materia chiarita da norme di interpretazione autentica sopravvenute e dall’avallo del giudice delle leggi. In tal caso la condotta dell’amministrazione, conforme al principio di lealtà processuale ex art. 88 cod. proc. civ., può essere premiata con la compensazione, che il giudice di merito deve però esplicitamente motivare in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di liquidazione emesso per l’imposta di registro, con cui l’amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, il collegamento tra una deliberazione di aumento del capitale sociale, con liberazione mediante conferimento di ramo d’azienda, e la successiva cessione della quota di compartecipazione, qualificando l’operazione complessiva come cessione indiretta di ramo aziendale.
In corso di causa l’amministrazione aveva annullato in autotutela l’atto impositivo, a seguito della riformulazione dell’art. 20 operata dagli artt. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, e del conseguente avallo delle pronunce del giudice delle leggi. La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello della società, aveva dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, compensando le spese. La ricorrente ha censurato in cassazione tale compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola secondo cui, anche nel giudizio tributario, le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione parziale o totale delle spese devono essere esplicitamente motivate e riferirsi a circostanze concrete della controversia, come la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni e non controllabili. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
La Corte ribadisce poi un principio consolidato: alla cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto impositivo non consegue necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento non sia espressione di una manifesta illegittimità originaria del provvedimento, ma trovi spiegazione nell’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa. In questo caso l’annullamento costituisce un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione.
Questo indirizzo trova conferma proprio nelle controversie segnate dalla sovrapposizione, in corso di causa, di interventi normativi e di pronunce del giudice delle leggi che hanno mutato la giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Per tali fattispecie la Corte ha di regola disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Nella specie il giudice di appello ha correttamente argomentato le gravi ragioni della compensazione, valorizzando la sopravvenienza delle norme richiamate prima dell’introduzione del giudizio di appello, l’avallo delle sentenze del giudice delle leggi e la condotta coerente dell’amministrazione finanziaria, che aveva annullato l’atto subito dopo la decisione della Consulta. L’atto impositivo, del resto, era inficiato da nullità sopravvenuta per la retroattività della norma di interpretazione autentica dell’art. 20, non da un vizio originario.
Il motivo è pertanto infondato e il ricorso respinto. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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