Azione ingiustificato arricchimento esperibile se azione alternativa carente ab origine di titolo (Cass. civ. Sez. III n. 20674 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ingiustificato arricchimento, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la domanda di arricchimento è proponibile quando la diversa azione — fondata sul contratto, su legge o su clausola generale — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Essa resta invece preclusa soltanto se il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, da carenza di prova del pregiudizio subito, ovvero da nullità del titolo contrattuale per illiceità del contratto in contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. Ne consegue che l’abbandono dell’originaria domanda contrattuale rimasta senza prova non preclude, di per sé, l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Il Fatto

Una società eroga un finanziamento in vista dell’acquisto di un complesso immobiliare, in forza di scrittura privata prodotta in fotocopia. Ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione dell’importo, la società destinataria propone opposizione, contestando la veridicità del documento e il ricevimento delle somme. La società creditrice, medio tempore dichiarata fallita, insiste nella domanda originaria e, in via subordinata, propone domanda di ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale rigetta l’opposizione; la Corte d’appello la accoglie e revoca il decreto, ritenendo non provata la corresponsione a titolo di mutuo e inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. perché nuova. La Cassazione, con sentenza rescindente, accoglie il ricorso e rinvia. La corte di rinvio, però, rigetta nel merito la domanda di arricchimento per difetto di sussidiarietà, condannando il Fallimento alle spese di tutti i gradi. Contro tale pronuncia è proposto nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la decisione per violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., sostenendo che la corte di rinvio, dopo l’affermazione di ammissibilità contenuta nella sentenza rescindente, avrebbe dovuto esaminare il merito e non dichiarare la domanda inammissibile per difetto di sussidiarietà.

La Corte muove dal quadro tracciato dalle Sezioni Unite n. 26128/2010, n. 12310/2015 e n. 22404/2018, richiamate nella sentenza rescindente, che avevano già chiarito il regime di proponibilità della domanda “complanare”. La corte di rinvio si è invece fondata su un orientamento ormai superato, secondo cui l’azione di arricchimento sarebbe proponibile in via subordinata solo se l’azione tipica dia esito negativo per carenza ab initio del titolo, e non anche quando la domanda ordinaria sia stata proposta senza prove sufficienti o non più coltivata.

Il punto decisivo è che l’ammissibilità della domanda sotto questo specifico profilo era già stata affermata dalla sentenza rescindente, e ha trovato definitiva sistemazione nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 33854/2023. Da quest’ultima emerge il criterio distintivo: la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; è preclusa se il rigetto dipenda da prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o nullità per illiceità del titolo.

Pertanto l’abbandono dell’originaria domanda contrattuale, rimasta senza prova, non preclude — in assenza delle altre condizioni ostative — l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento, che dovrà essere esaminata nel merito. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, precisando che la somma eventualmente spettante è di norma pari alla minor somma tra l’impoverimento e l’altrui arricchimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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