Spese di rinvio liquidate secondo l’esito globale del processo (Cass. civ. Sez. V n. 20726 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai diversi gradi o fasi del giudizio e al loro risultato. Ne consegue che non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite. Il giudice può quindi disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese, ovvero condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso delle stesse. Il requisito della specialità della procura, ex artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente la congiunzione materiale o informatica al ricorso. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, che collega il perfezionamento della notifica a mezzo PEC alla ricevuta di avvenuta consegna.

Il Fatto

Un Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in sede di rinvio, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente in ottemperanza di una precedente pronuncia, compensando le spese di lite. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per vizi della procura e sollevando questione di legittimità costituzionale in materia di notifica a mezzo PEC. Il Comune deposita memoria difensiva.

La questione centrale riguarda il criterio di regolazione delle spese nel giudizio di rinvio, quando la Corte di cassazione abbia rimesso la causa al giudice di merito anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere, con valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per il rilascio della procura in data anteriore alla redazione dell’atto, la Corte osserva che il requisito della specialità, ex artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del conferimento. È sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso (Cass. Sez. Un. n. 2075 del 2024). La specialità è integrata, indipendentemente dal contenuto, dalla collocazione topografica tra la procura su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, anche se manca un espresso riferimento al provvedimento impugnato (Cass. n. 8334 del 2024; Cass. Sez. Un. n. 2077 del 2024).

Nel caso di specie la procura, rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, su supporto cartaceo con sottoscrizione autenticata e depositata in modalità telematica unitamente al ricorso, costituisce valida procura speciale apposta in calce all’atto, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

È altresì infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, che fa perfezionare la notifica PEC con la ricevuta di avvenuta consegna senza richiedere l’effettiva conoscenza dell’atto. La Consulta ha ritenuto che il sistema consenta una conoscibilità effettiva sostanzialmente equipollente a quella dei meccanismi ordinari (Corte cost. n. 146 del 2016).

Nel merito, le doglianze sulla compensazione delle spese sono disattese. Costituisce principio consolidato che il giudice del rinvio deve applicare la soccombenza all’esito globale del processo e non ai singoli gradi. Il giudice può quindi compensare le spese, o condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso (Cass. n. 20289 del 2015). Il ricorrente, frazionando le fasi del giudizio, non si riferisce all’esito finale della lite, non assumendo rilievo l’esito favorevole conseguito in una singola fase dalla parte poi definitivamente soccombente, principio operante anche quando il giudizio si definisca in sede di rinvio (Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000). Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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