Regime agevolato delle società sportive dilettantistiche: l’onere probatorio del plafond (Cass. civ. Sez. 5 n. 22478 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui i presupposti del rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito, cui sia stato notificato un atto impositivo, conserva la legittimazione processuale ad impugnarlo, ai sensi dell’art. 43 l. fall., solo a condizione che il curatore abbia assunto un comportamento oggettivo di inerzia, consistente nell’astenersi dall’impugnazione; ove tale inerzia non sussista, difetta la capacità processuale del fallito, vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In materia di agevolazioni fiscali riconosciute alle società sportive dilettantistiche dalla legge n. 398/1991, incombe sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti normativi, ivi incluso il mancato superamento del plafond dei proventi derivanti da attività commerciale. A tale ammontare le somme corrisposte da uno sponsor possono concorrere solo ove integrino, ai sensi dell’art. 148, quarto comma, t.u.i.r., prestazioni di pubblicità commerciale; non ogni sponsorizzazione è automaticamente riconducibile a tale nozione, dovendosi distinguere l’ipotesi di diretta aspettativa di ritorno commerciale dall’ipotesi di mera spesa di rappresentanza.

Il Fatto

Il giudizio trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2014, recuperava a tassazione l’IVA dovuta da una società sportiva dilettantistica, qualificando come imponibili alcune operazioni e irrogando le relative sanzioni. L’atto impositivo veniva notificato sia al curatore del fallimento della contribuente sia al suo legale rappresentante, in proprio e quale responsabile in solido.

Il legale rappresentante impugnava l’avviso sia in proprio sia nella qualità dichiarata. I giudici di merito accoglievano il ricorso, ritenendo legittima l’impugnazione proposta e non provato l’utilizzo commerciale delle sponsorizzazioni ricevute. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente le questioni relative alla legittimazione processuale e al regime agevolato applicabile alle società sportive dilettantistiche.

Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 43 l. fall., la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, secondo cui il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo notificatogli prima del fallimento solo se il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento di mera inerzia. Nel caso di specie, la legittimazione processuale del legale rappresentante è stata ritenuta sussistente, atteso che il medesimo aveva agito anche in proprio e che la sua partecipazione al giudizio di merito non risultava contestata nei motivi di appello. Il motivo è stato pertanto rigettato.

Con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 148 t.u.i.r. e della disciplina di cui alla legge n. 398/1991, censurando l’affermazione della CTR secondo cui non era stata fornita alcuna prova che le sponsorizzazioni fossero utilizzate a fini commerciali. La Corte ha precisato che l’esclusione dal carattere commerciale di cui all’art. 148, terzo comma, t.u.i.r. non opera per le prestazioni di pubblicità commerciale, indicate al quarto comma della medesima disposizione.

Richiamando la propria giurisprudenza in tema di spese di sponsorizzazione, la Corte ha evidenziato la necessità di distinguere le ipotesi in cui la sponsorizzazione sia ricollegabile a una diretta aspettativa di ritorno commerciale, configurando una prestazione di pubblicità commerciale, da quelle in cui integri una mera spesa di rappresentanza. Tale distinzione assume rilievo anche ai fini del calcolo del plafond previsto dall’art. 1 legge n. 398/1991, poiché solo le prime concorrono alla formazione dei proventi da attività commerciale.

La Corte ha quindi ribadito che, in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione dipende dall’effettivo svolgimento dell’attività senza fine di lucro e che l’onere probatorio dei relativi requisiti incombe sul contribuente. Ne consegue che il superamento del plafond deve essere escluso dal contribuente, dimostrando che le sponsorizzazioni ricevute non integrino prestazioni di pubblicità commerciale. Il motivo è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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