Sponsorizzazioni e plafond delle società sportive: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 22476 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie per le società sportive dilettantistiche, l’onere della prova che il superamento del plafond di cui all’art. 1 legge n. 398/1991 non sia riconducibile a prestazioni di pubblicità commerciale grava sul contribuente. Le spese di sponsorizzazione concorrono alla formazione dei proventi da attività commerciale solo se, ai sensi dell’art. 148, comma 4, t.u.i.r., integrino prestazioni di pubblicità commerciale, ossia quando siano ricollegate a un’aspettativa di ritorno commerciale per lo sponsor, mentre costituiscono mere spese di rappresentanza in caso contrario. Il fallito conserva la legittimazione processuale a impugnare l’atto impositivo, ex art. 43 l. fall., solo a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza che l’abbia determinato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società sportiva dilettantistica, dichiarata successivamente fallita, e al suo legale rappresentante, in proprio e quale autore della violazione, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione l’IVA su operazioni qualificate come imponibili e irrogando le relative sanzioni. Il legale rappresentante impugnava l’atto e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.
Il giudice d’appello riteneva legittimata la persona fisica a impugnare in proprio, escludeva la necessità di provare l’inerzia del curatore fallimentare e, nel merito, affermava che l’Ufficio non aveva fornito prova dell’utilizzo commerciale delle sponsorizzazioni, venendo meno anche il superamento del plafond previsto dalla legge n. 398 del 1991. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti del controricorrente, disattendendola: la notificazione nei suoi confronti ha la sola funzione di instaurare il contraddittorio con una parte del giudizio di secondo grado, non assumendo carattere recuperatorio di censure sulla responsabilità solidale, non spese nei motivi di ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11287 del 28/04/2023, secondo cui il contribuente dichiarato fallito, al quale sia stato notificato l’atto impositivo, può impugnarlo ai sensi dell’art. 43 l. fall. solo se il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. Ne consegue che, in presenza di tale inerzia, sussiste la capacità processuale del fallito, rendendo il motivo infondato.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo del regime agevolativo di cui alla legge n. 398/1991, esteso alle società sportive dilettantistiche, precisando che l’art. 148 t.u.i.r. esclude dal carattere commerciale le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ma non quelle di pubblicità commerciale (comma 4). Richiamando i propri precedenti in tema di spese di sponsorizzazione, ha chiarito che queste non sono automaticamente riconducibili a prestazioni di pubblicità commerciale, dovendosi distinguere se vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale per lo sponsor o se si tratti di mera spesa di rappresentanza.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui l’onere di provare che il superamento del plafond non derivi da prestazioni di pubblicità commerciale ricade sul contribuente, trattandosi di onere probatorio legato alla fruizione di agevolazioni. Ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della destinazione commerciale dei proventi, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.
Nota della Redazione
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