Crediti d’imposta ceduti con azienda bancaria e giudicato esterno rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 20926 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un dato assimilabile agli elementi normativi astratti e destinato a fissare la regola del caso concreto. Nel contenzioso sui crediti IRPEG richiesti in rimborso dal cessionario di azienda bancaria, il rifiuto dell’Ufficio di soddisfare il credito mediante l’assegnazione di titoli di Stato, quale modalità alternativa di estinzione, non integra il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi e non è quindi atto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), d. Lgs. n. 546 del 1992. La cessione di azienda bancaria non è soggetta agli oneri formali previsti dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 per la cessione dei crediti verso lo Stato. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a un soggetto diverso da quello onerato, non quando la censura investa la valutazione delle prove.

Il Fatto

Una Cassa rurale presentava nel 1979 dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG per l’anno 1978, chiedendo il rimborso di un credito d’imposta. Nel 1992 la società, nel frattempo incorporata, cedeva l’azienda bancaria a un istituto di credito, al quale venivano trasferiti anche i crediti d’imposta. Il cessionario, dopo un’istanza del 1994 volta a ottenere l’assegnazione di titoli di Stato a parziale estinzione del credito, riceveva dall’Ufficio un provvedimento di rifiuto nel 1996.

Solo nel 2012 la banca proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso. La Commissione accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 4544/2019. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione degli artt. 19 e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992, censurando la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa impugnazione del diniego espresso del 1996. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità: la censura non si confrontava con la ratio della decisione regionale, che aveva escluso la natura di atto impugnabile in capo a quel provvedimento.

Il provvedimento dell’Ufficio, infatti, non faceva seguito a una nuova istanza di rimborso, ma si ricollegava alla richiesta del cessionario di ottenere l’assegnazione di titoli di Stato a parziale estinzione dei crediti d’imposta, giusta l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 307 del 1994, convertito in L. n. 457 del 1994. Il rifiuto di soddisfare il credito con quella modalità alternativa non poteva quindi equivalere a un diniego di rimborso.

La Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 39135/2021, Cass. n. 20648/2023, Cass. n. 29087/2023, da ultimo richiamate da Cass. n. 10608/2025), nei quali si era già statuito che quella nota non costituiva provvedimento impugnabile. Su tale statuizione si è formato il giudicato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, conformemente al principio del ne bis in idem (Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 16847/2018, Cass. n. 26049/2016).

Con il secondo motivo l’Amministrazione lamentava la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contratto di cessione non fosse conforme agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e che la prova dei crediti dovesse essere fornita dalla contribuente. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la titolarità dei crediti era stata acquisita con la cessione di azienda, non soggetta a quegli oneri formali, e che la questione era ormai coperta dal giudicato (Cass. n. 39135/2021 e Cass. n. 23709/2023).

Quanto al profilo probatorio, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si censuri la valutazione delle prove (Cass. n. 268/2025, Cass. n. 33093/2024, Cass. n. 32100/2023). La Commissione regionale, senza invertire l’onere, aveva ritenuto adeguatamente dimostrata l’esistenza dei crediti; le critiche dell’Agenzia miravano a introdurre un non consentito sindacato sull’apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito (Cass. n. 27722/2024, Cass. n. 27432/2023, Cass. n. 36802/2022). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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