Definizione agevolata dei ruoli e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 10807 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225 del 2016, con integrale pagamento degli importi e rinuncia al ricorso, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione di merito e rende inammissibile il ricorso per cassazione. La declaratoria di inammissibilità sopravvenuta giustifica la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio dell’istituto, e non ricorrono le condizioni per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, muovendo dalla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: abitazione principale in locazione, due autovetture di grossa cilindrata e incrementi patrimoniali.

La C.t.p. di Bergamo, previa riunione dei ricorsi, accoglieva parzialmente le doglianze rideterminando il reddito sintetico. La C.t.r. della Lombardia rigettava l’appello del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nelle more, con memoria, aderiva alla definizione agevolata dei ruoli.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il contribuente, con memoria depositata il 18 gennaio 2024, ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli in relazione a tutte le pretese iscritte a ruolo riferite all’atto di accertamento oggetto di causa, trasmettendo all’Agente della riscossione la dichiarazione di adesione e provvedendo al pagamento integrale degli importi. L’Agenzia delle Entrate non si è opposta.

Il Collegio osserva che, sulla base della documentazione prodotta, non è possibile conciliare i numeri identificativi delle cartelle di pagamento oggetto della domanda di definizione con quelli dell’avviso di accertamento impugnato. Il rilievo non è però decisivo ai fini della decisione.

Assume rilievo determinante, invece, la circostanza che nella memoria il contribuente — il quale nella dichiarazione destinata all’Agenzia si era impegnato alla rinuncia al ricorso avverso l’atto oggetto della definizione — ha manifestato la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione nel merito. Tale carenza giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso, in coerenza con i precedenti richiamati (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

Quanto alle spese, la Corte ravvisa i presupposti per la compensazione: la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio dell’istituto (Cass. n. 10198 del 2018). Trattandosi di ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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