Pensione militare e RIA non domandabili direttamente al giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 160 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza del personale militare, la domanda giudiziale volta a ottenere la rideterminazione della pensione con l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44/1990, è infondata quando tale inclusione, costituendo il presupposto del diritto fatto valere ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, non sia stata già riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza, quale datore di lavoro, ovvero non sia stata accertata da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. In tale evenienza, la relativa questione non può essere direttamente vagliata dal giudice contabile, cui spetta invece il sindacato sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico già definito nei suoi elementi costitutivi.

Il Fatto

Un ex militare della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza nel 2021, chiedeva alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione, con l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni stipendiali sulla R.I.A. di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44/1990. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, norma che aveva escluso l’operatività di tali maggiorazioni per il triennio 1991-1993.

Le amministrazioni resistenti avevano opposto il diniego alla richiesta di ricalcolo, sostenendo l’inconferenza della pronuncia della Consulta per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. L’INPS e il Comando Generale della Guardia di Finanza si costituivano in giudizio, eccependo, rispettivamente, l’infondatezza del ricorso e il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della memoria depositata autonomamente dalla difesa del ricorrente in data 5 giugno 2026, in assenza di autorizzazione, rilevando la violazione delle regole processuali che impongono termini precisi e la preventiva autorizzazione del giudice per il deposito di deduzioni integrative o di replica.

Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, individuando il criterio discretivo nel petitum sostanziale, ossia nella richiesta di adeguamento del trattamento pensionistico già riconosciuto. Tuttavia, ha giudicato il ricorso infondato, osservando che la domandata inclusione delle maggiorazioni R.I.A. nella base pensionabile presuppone che tale inclusione sia stata già riconosciuta dall’amministrazione datrice di lavoro o che sia stata accertata da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato.

Secondo il Collegio, l’art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973 definisce la base pensionabile con riferimento all’ultimo stipendio o alla ultima paga, elementi la cui determinazione è rimessa all’amministrazione. Ne consegue che il giudice contabile non può sostituirsi a tale valutazione, dovendosi limitare a verificare la correttezza del calcolo pensionistico sulla base delle voci retributive già riconosciute. Ha richiamato, in tal senso, i precedenti indicati dalle parti, tra cui la sentenza n. 106/2025 della Sezione Sardegna e la sentenza n. 42/2026 della Sezione Sicilia.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese del giudizio, considerata la natura tendenzialmente gratuita del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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