Colpa grave del chirurgo per errore inescusabile e applicazione del potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 160 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto da malpractice sanitaria, la definizione di colpa grave introdotta dall’art. 1, co. 1, terzo periodo, L. n. 20/1994, come novellato dalla L. n. 1/2026, è riferita alle sole attività procedimentali e provvedimentali della pubblica amministrazione. Per le condotte materiali dell’agente pubblico, quale l’attività chirurgica, la colpa grave resta una clausola aperta, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi, ed è configurabile in caso di errore professionale inescusabile, consistente nella violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. La mancanza di copertura assicurativa dell’ente non incide sul piano causale, ma è valutabile ai fini dell’esercizio del potere riduttivo facoltativo, che va esercitato prima del confronto con il tetto del danno imputabile di cui all’art. 1, co. 1-octies, della medesima L. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio un medico, primo operatore in un intervento di colecistectomia laparoscopica eseguito nel 2002, per sentirne accertare la responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto. L’ASP di Trapani aveva corrisposto alla compagnia assicuratrice, in esecuzione di un decreto ingiuntivo, la somma di euro 39.249,74 quale quota di regresso per il risarcimento versato alla paziente, danneggiata dall’erroneo sezionamento del dotto epatico destro, cagionato durante l’intervento e accertato in sede civile con sentenza passata in giudicato.
Il sanitario contestava la sussistenza della colpa grave, l’interruzione del nesso causale per il ritardo diagnostico e l’assenza di copertura assicurativa dell’Azienda sanitaria, nonché l’erronea quantificazione del danno, comprensivo delle spese del procedimento monitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato il danno azionabile, escludendo le spese legali del procedimento di ingiunzione, non riconducibili alla lesione iatrogena ma all’inerzia dell’ASP. Il danno è stato quindi rideterminato in euro 37.053,38, importo comprensivo della quota capitale e della quota delle spese di registrazione della sentenza di appello.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il dibattito sorto sulla nuova definizione di colpa grave recata dall’art. 1, co. 1, L. n. 1/2026, evidenziando i tre orientamenti formatisi nella giurisprudenza contabile: uno volto a sollevare questione di legittimità costituzionale, uno che ricomprende tra le norme di diritto anche le clausole generali degli artt. 1218 e 2043 c.c., e uno che limita la tipizzazione all’attività provvedimentale. Il Collegio ha aderito a quest’ultimo, ritenendo la nuova definizione non esclusiva e la sua applicazione circoscritta alle attività in cui venga in rilievo l’applicazione di norme giuridiche, non già delle leges artis. Per le condotte materiali, la colpa grave resta una clausola aperta, da valutare secondo i canoni tradizionali dell’errore inescusabile.
Applicando tali criteri, la Corte ha ravvisato la colpa grave nella condotta del convenuto, poiché l’intervento non presentava particolari difficoltà tecniche e la lesione delle vie biliari, complicanza temuta, aveva una incidenza dello 0,1% dei casi. Il ritardo diagnostico non è stato ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale, in quanto la variante anatomica, non provata dalla difesa, aveva avuto al più un effetto compensativo iniziale.
Il Collegio ha poi esercitato il potere riduttivo facoltativo, valorizzando il ritardo nella manifestazione delle conseguenze, che ha inciso sul quantum degli interessi, e la mancata copertura assicurativa dell’ente. Ha pertanto ridotto l’addebito al 30%, imputando al convenuto la somma di euro 11.116,01, inferiore ai nuovi limiti del danno imputabile, con conseguente assorbimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Procura.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.