Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 214 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. La categoria dei consegnatari obbligati al conto giudiziale è circoscritta ai soggetti titolari di un debito di custodia su beni mobili, caratterizzato da presa in carico e scarico, esistenze iniziali e rimanenze finali, con obbligo restitutorio in natura o del prezzo corrente. Il consegnatario di immobili, privo di una gestione di magazzino, è qualificabile come agente amministrativo per debito di vigilanza e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il magistrato relatore per i conti del Comune deferiva a questa Corte il giudizio sul conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022, quale agente contabile per il conto indicato in epigrafe. Dalla relazione di deferimento emergeva che il conto riportava una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con la conseguenza che il conto giudiziale non sarebbe stato dovuto.
Il magistrato istruttore concludeva per la declaratoria di improcedibilità del giudizio. La Procura Regionale, con conclusioni depositate in data 08.10.2025, chiedeva parimenti l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 16 ottobre 2025 il relatore richiamava oralmente la relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concordava con l’improcedibilità e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione in essa dei consegnatari di immobili. La Corte muove dall’art. 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo Regolamento, che riferiscono l’obbligo di conto ai consegnatari di oggetti mobili.
Il riferimento decisivo è il d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, che all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, precisando che solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi non vi sono tenuti. La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali.
Su tali basi la Corte interpreta in senso sistematico l’art. 93 del T.U.E.L., che non distingue tra beni mobili e immobili, e ritiene che le divergenze lessicali rispetto alla contabilità di Stato non autorizzino nozioni distinte per enti locali e Stato, stante l’uniformità della disciplina del giudizio di conto ora contenuta nella parte terza del codice della Giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016). Il consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, proprio di gestioni di cassa o magazzino: il debito di custodia presuppone presa in carico e scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili.
La Corte richiama in proposito Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, Sez. Trento, 21 settembre 2017, n. 39, Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio 2014, n. 17, Corte conti, Sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015, n. 102, Corte conti, Sez. Abruzzo, n. 17 del 4 dicembre 2017 e Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 173 del 2016, da cui si evince che deve essere esclusa la configurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione dei consegnatari di beni immobili.
Esaminato il conto, la Corte rileva una elencazione generale dei beni inventariati, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino tali da configurare un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. L’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di costituzione escludono la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.