Estinzione del giudizio per accordo transattivo e inapplicabilità del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 20947 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva della lite, comunicata con istanza congiunta dei difensori, determina l’estinzione del giudizio per intervenuto accordo, con integrale compensazione delle spese della fase di legittimità. Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra i provvedimenti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ai quali la norma collega la sanzione. La disposizione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni estensive.
Il Fatto
Una concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità notificava a una società plurimi avvisi di accertamento, per complessivi euro 4.552,31, relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, contestando l’esposizione di mezzi pubblicitari.
La società contribuente esperiva le procedure di mediazione e, in mancanza di accordo, ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo le immagini contestate semplici scenografie decorative dei locali. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la decisione di primo grado, ravvisando la carenza di motivazione degli avvisi e il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del concessionario. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l’esposizione di molteplici mezzi pubblicitari, comprese le vetrofanie con il logo aziendale e le gigantografie dei prodotti in vendita, integrasse il presupposto impositivo dell’I.C.P., non trattandosi di mere scenografie ma di messaggi volti a promuovere la domanda e a migliorare l’immagine dell’azienda.
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, assumendo che gli avvisi di accertamento contenessero tutti gli elementi essenziali richiesti, con indicazione della tipologia d’imposta, dell’ente creditore, dell’importo, dell’annualità, dei mezzi tassati, della località di esposizione, della tariffa e della superficie occupata.
La Corte non affronta il merito di tali censure. In via preliminare rileva che i difensori hanno comunicato, con istanza congiunta, il raggiungimento di un accordo stragiudiziale ad efficacia transattiva, cui consegue l’estinzione del giudizio, con accordo sulla compensazione delle spese di lite.
Preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese della fase di legittimità. Quanto al contributo unificato, la Corte esclude il presupposto di un ulteriore versamento ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: la norma è lato sensu sanzionatoria, eccezionale e quindi di stretta interpretazione, e il tenore della pronuncia di estinzione — distinta dal rigetto, dall’inammissibilità e dall’improcedibilità — esclude l’applicabilità della disposizione. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 2015, Cass., Sez. 5, n. 25485 del 2018, Cass., Sez. 5, n. 10140 del 2020, Cass., Sez. 5, n. 6400 del 2021, Cass., Sez. 5, n. 19599 del 2022 e Cass., Sez. T., n. 11672 del 2023.
Nota della Redazione
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