Cessazione materia del contendere per ricostituzione pensione e spese soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 161 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata su concorde richiesta delle parti in ragione dell’intervenuto riconoscimento del diritto azionato, non esclude la condanna alle spese di lite a carico dell’Istituto previdenziale soccombente in via virtuale. La circostanza che l’errata determinazione del trattamento pensionistico dipenda da anomalie informatiche non elide la responsabilità dell’amministrazione, tenuta al corretto calcolo della pensione, ove tali disfunzioni siano a essa esclusivamente imputabili e si siano protratte per un periodo di tempo significativo.
Il Fatto
La ricorrente, già insegnante, aveva presentato all’INPS domanda di pensione anticipata con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, ai sensi del decreto ministeriale n. 331/1997. L’Istituto aveva inizialmente liquidato il trattamento in misura piena, per poi rideterminarlo, nell’agosto 2022, applicando la riduzione percentuale prevista per il part-time, con decorrenza retroattiva, generando un indebito pensionistico a carico della ricorrente.
Dopo infruttuosi solleciti amministrativi, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro e la condanna dell’INPS al pagamento degli importi dovuti. L’Istituto, costituitosi in giudizio, eccepiva la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto alla ricostituzione del trattamento con proprio provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico, su conforme richiesta delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che l’INPS aveva riconosciuto il diritto azionato, provvedendo alla ricostituzione della pensione e all’applicazione del nuovo trattamento. Nessuna controversia residua sussisteva pertanto tra le parti in ordine al thema decidendum.
Quanto alle spese di lite, la Corte ne ha disposto la condanna a carico dell’INPS in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Il riconoscimento postumo del diritto intervenuto in corso di giudizio, infatti, non priva la ricorrente della tutela in ordine alle spese, ove la condotta dell’Istituto abbia reso necessario il ricorso al giudice. La circostanza che l’errore nel calcolo del trattamento derivasse da anomalie informatiche è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di disfunzioni riconducibili alla sfera organizzativa dell’Istituto e non certo imputabili alla ricorrente.
La durata del protrarsi di tali anomalie, nonostante le segnalazioni e le richieste della ricorrente, ha ulteriormente rafforzato la valutazione di soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in misura forfetaria in euro 1.500,00, tenuto conto della tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e della natura processuale della pronuncia. In esito a un successivo giudizio di correzione di errore materiale, la Corte ha disposto che le spese siano distratte in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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