Principi di diritto (Massima) In tema di esterovestizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, la “sede dell’amministrazione” coincide con la sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione. L’accertamento della fittizia localizzazione all’estero di una società richiede la prova che si tratti di una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica e finalizzata esclusivamente al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, e non è sufficiente la mera circostanza che gli impulsi gestionali provengano da soggetti residenti in Italia, se la società estera dispone di una struttura operativa reale e di un insediamento effettivo nello Stato membro di residenza. Il principio di libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE Cadbury Schweppes, Planzer Luxembourg, Edil Work 2) escludono che la scelta di stabilire la sede in uno Stato membro con fiscalità più vantaggiosa integri di per sé un abuso, richiedendo la verifica della corrispondenza tra la forma giuridica e una genuina realtà economica. In materia di IVA, per le prestazioni di servizi a partire dal 2010 trova applicazione il criterio del luogo del committente (art. 7 ter d.P.R. n. 633/1972), sicché, ove non sia provata l’esterovestizione, i servizi resi a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro non sono imponibili in Italia, indipendentemente dalla natura delle prestazioni.
Il Fatto
La società italiana Acamar, fornitrice di servizi di gestione e manutenzione navale, non applicava l’IVA sulle prestazioni rese alla società portoghese Barry Towage & Offshore, ritenendole non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis del d.P.R. n. 633/1972, in quanto rese a un soggetto stabilito in Portogallo. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento, contestando l’esterovestizione della società portoghese, che avrebbe avuto la propria sede effettiva in Italia, e la conseguente imponibilità delle prestazioni. La CTP di Brindisi rigettava il ricorso della società italiana. La CGT di secondo grado della Puglia accoglieva l’appello, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo provata l’effettiva sede della società portoghese in Portogallo e l’applicabilità dell’esenzione IVA. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, articolando dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente escluso la riunione con altri procedimenti, non ravvisando l’opportunità. Ha disatteso i motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la CGT2 avesse reso una motivazione ampia e circostanziata sia sulla localizzazione della sede di BTO in Portogallo, sia sull’applicazione dell’art. 8 bis del decreto IVA. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22232/2016) sulla motivazione apparente, escludendone la ricorrenza.
Sull’esterovestizione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento nazionale e unionale (Cass. n. 1544/2023, n. 15424/2021, CGUE Cadbury Schweppes, Planzer Luxembourg, Edil Work 2), secondo cui la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE consente a una società di stabilire la propria sede in uno Stato membro con fiscalità più vantaggiosa, purché tale stabilimento corrisponda a una realtà economica effettiva. La prova dell’esterovestizione richiede di dimostrare che la società estera sia una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica, e non è sufficiente la circostanza che gli impulsi gestionali provengano da soggetti italiani, se la società dispone di una struttura operativa reale, con sede statutaria, amministrazione centrale, dipendenti, riunioni di consiglio e assemblee, e attività economica effettiva nello Stato estero.
La Corte ha valorizzato le risultanze della CGT2, che aveva accertato la presenza in Portogallo di un ufficio, due rimorchiatori, 52 dipendenti, corsi di formazione, riunioni del consiglio di amministrazione e assemblee, e la remunerazione del Presidente in Portogallo. Ha ritenuto che l’Agenzia avesse adottato un approccio atomistico, concentrandosi sui Barretta senza contestare la realtà effettiva dell’insediamento in Portogallo. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla sentenza penale e sul doppio binario, nonché sull’ottavo motivo (CTU), in quanto assorbiti dalla decisione sull’esterovestizione. Ha infine rigettato i motivi sul regime IVA e sulla tonnage tax, ritenendo che, una volta esclusa l’esterovestizione e applicato il criterio del luogo del committente (art. 7 ter del decreto IVA), i servizi resi a BTO non fossero imponibili in Italia, e che la motivazione sulla tonnage tax fosse meramente argomentativa.
Implicazioni Pratiche
Onere probatorio dell’esterovestizione: l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate che contesti l’esterovestizione di una società estera deve allegare e provare, con elementi concreti e non meramente indiziari, che la società sia una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica (c.d. wholly artificial arrangement), e che la sua attività non corrisponda a una genuina realtà operativa nello Stato di residenza; la mera circostanza che gli amministratori di fatto risiedano in Italia o che gli impulsi gestionali provengano da soggetti italiani non è sufficiente, se la società dispone di una struttura operativa reale all’estero.
Difesa del contribuente contro l’esterovestizione: per il difensore del contribuente che contesti l’accertamento di esterovestizione, è necessario produrre documentazione comprovante l’effettiva presenza operativa della società nello Stato estero (sede statutaria, amministrazione centrale, dipendenti, contratti di lavoro, riunioni di consiglio e assemblee, conti bancari, pagamento di imposte), dimostrando che la società svolge un’attività economica reale e non è un mero “schermo” o “casella postale”.
Applicazione del criterio IVA del luogo del committente: in caso di prestazioni di servizi a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro (art. 7 ter del decreto IVA), il fornitore italiano non deve applicare l’IVA se il committente è effettivamente stabilito all’estero, a condizione che il committente comunichi il proprio numero di partita IVA e che non sia provata l’esterovestizione; in assenza di prova contraria, la prestazione è fuori campo IVA e il fornitore non è tenuto al versamento dell’imposta in Italia.
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