Buoni pasto al dirigente medico domanda risarcitoria non monetizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20957 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l’inadempimento del datore di lavoro, il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno parametrato al valore dei buoni non fruiti. L’attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono non è monetizzabile a titolo retributivo, ma ciò non esclude la tutela risarcitoria fondata sulla perpetuatio obligationis ex art. 1218 cod. civ., che converte l’obbligazione inadempiuta nella pretesa al ristoro della perdita. La qualificazione della domanda come monetizzazione del buono, anziché come risarcimento per inadempimento contrattuale, integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un dirigente medico dipendente di una ASL conveniva in giudizio l’azienda sanitaria chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi nei presidi ospedalieri di assegnazione, privi di mensa aziendale.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava il rigetto con diversa motivazione: riconosceva il diritto al buono pasto e l’illegittimità della limitazione dell’erogazione al solo personale con orario frazionato, ma negava l’accoglimento perché la domanda era stata qualificata come risarcimento per equivalente, non essendo i buoni monetizzabili e risultando ancora possibile l’adempimento, con rapporto di lavoro in corso. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la violazione della disciplina contrattuale, sostenendo che il divieto di monetizzazione del servizio mensa non si estende al buono pasto, sostituibile dal controvalore economico. Con il secondo motivo imputava alla Corte territoriale la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la domanda ad oggetto non la monetizzazione del buono, bensì il risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 cod. civ.
La Corte, trattando congiuntamente i motivi per connessione, li ritiene fondati. La pretesa risarcitoria trova fondamento nel principio della perpetuatio obligationis, che ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. converte l’obbligazione non adempiuta nella pretesa al ristoro della perdita subita per equivalente.
La Corte d’Appello ha male interpretato la domanda: questa muoveva dal riconoscimento della discrezionalità dell’azienda nell’istituire o meno il servizio mensa e chiedeva il ristoro per i buoni non fruiti, prendendo il valore degli stessi come parametro. Non si trattava dunque di risarcimento per equivalente, ma di inadempimento contrattuale. La censura, correttamente formulata nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., consente l’esame diretto degli atti; da essi emerge con evidenza l’errore interpretativo, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Quanto alla non monetizzazione, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 32113 del 2022): accertato il diritto e l’inadempimento, il lavoratore non può agire per un importo a titolo retributivo, poiché l’attribuzione dei buoni ha carattere assistenziale e il buono non è monetizzabile; può però agire per un ristoro economico a titolo di risarcimento, parametrato al valore dei buoni non fruiti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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