Revocatoria del fondo patrimoniale e debito del fideiussore (Cass. civ. Sez. III n. 20956 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Prestata fideiussione per le future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore, e in caso di atto a titolo oneroso del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L’acquisto della qualità di debitore del fideiussore risale al momento della nascita del credito garantito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia ad esso anteriore o successivo. Nel caso di revocatoria proposta contro più coobbligati in solido, la valutazione dell’eventus damni deve compiersi con riguardo a ciascun patrimonio residuo singolarmente considerato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato fideiussione in favore di alcune società, titolari di conti correnti presso diversi istituti di credito. Nel corso del rapporto aveva costituito, insieme alla coniuge, un fondo patrimoniale, facendovi confluire beni immobili propri. I creditori delle società garantite hanno agito in via revocatoria davanti al giudice di prime cure, che ha accolto le domande dichiarando l’inefficacia del fondo nei confronti di tutti i creditori. In appello la decisione è stata confermata nel merito, mentre sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dei cessionari del credito, sul presupposto che la successione non fa venir meno la legittimazione del cedente. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; un cessionario ha spiegato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti contestavano che il credito fosse anteriore all’atto di disposizione. La Corte rigetta sul rilievo che la revocatoria ordinaria richiede la sola esistenza del debito, non la sua esigibilità: l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore risale al momento di nascita del credito e a quel momento si riferisce la verifica sull’anteriorità dell’atto. Richiamati Cass. 3676/2011, Cass. 20376/2015, Cass. 762/2016 e Cass. 10522/2020, il motivo è dichiarato infondato.
Il secondo motivo, relativo alla capienza del patrimonio residuo, è inammissibile: la ratio della decisione impugnata consiste nel difetto di prova del valore effettivo dei beni, e tale ratio non risulta contestata.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché presuppone un diverso accertamento dei fatti. La Corte osserva che, in caso di revocatoria verso più condebitori solidali, la valutazione dell’eventus damni va compiuta con riguardo a ciascun patrimonio residuo singolarmente considerato, non potendosi assumere che la condizione del creditore resti invariata se, per la piena soddisfazione, deve escutere più soggetti distinti (Cass. 25883/2023).
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di limitazione dell’inefficacia. La Corte rileva che il giudice di appello ha interpretato la sentenza di primo grado come contenente un implicito rigetto; richiamato il principio per cui, se l’appellante intende ricorrere avverso la lettura della sentenza data dal giudice di appello, ha l’onere di specifica impugnazione a pena di inammissibilità (Cass. 20392/2024), il motivo è inammissibile.
Il ricorso incidentale del cessionario, sull’inclusione del credito nella cessione in blocco, è infondato: l’accertamento è rimesso al giudice di merito e la verifica è stata effettuata ed esclusa (Cass. 17994/2023). Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese tra le parti e condanna dei ricorrenti alle spese in favore della banca controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.