Ottemperanza Carta docente spetta al TAR non al giudice del lavoro (TAR Lazio n. 14561 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere della domanda di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario con cui sia stato riconosciuto il diritto di un docente al beneficio economico della Carta elettronica, dovendo l’amministrazione provvedere all’attribuzione per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorso è accolto, con ordine all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni sessanta e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo di cinquecento euro per ciascun anno, oltre interessi legali.
Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di legge, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, omettendo sia l’attribuzione della Carta sia l’accredito delle somme riconosciute. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha ritenuto la domanda fondata, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all’amministrazione e che era decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse provveduto.
Il Collegio ha accertato per tabulas la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale, rilevando come il Ministero si fosse costituito con una memoria di stile senza svolgere attività difensiva. Ne è derivato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito.
Il TAR ha ordinato all’amministrazione di adempiere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta della parte ricorrente. Il Collegio non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo l’eventuale pronuncia a una successiva fase in caso di perdurante inottemperanza.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.