Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo sentenza del Consiglio di Stato (TAR Lazio n. 5372 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 80, comma 1, e 35, comma 2, lett. a), c.p.a. L’onere di riassunzione grava sulla parte interessata alla prosecuzione, a prescindere dall’esito del giudizio che ha dato luogo alla sospensione. L’estinzione può essere dichiarata d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

Un candidato non ammesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2023/24 impugnava la graduatoria unica nazionale e gli atti connessi, lamentando l’insufficienza delle misure compensative riconosciutegli in ragione della documentata patologia (DSA).

Il TAR Lazio, con sentenza parziale, rigettava alcune censure e sospendeva il giudizio per il resto, in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, ponendo a carico delle parti l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione. Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato veniva definito con sentenza dell’ottobre 2024, ma la parte ricorrente non depositava la prescritta istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, definito il giudizio presupposto con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, era venuta meno la causa della sospensione e che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la parte interessata avrebbe dovuto presentare l’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni.

La circostanza che la sentenza del Consiglio di Stato avesse definito il giudizio cautelare non esimeva la parte ricorrente dall’onere di riassunzione, trattandosi di adempimento processuale necessario per la prosecuzione del giudizio di merito.

Il mancato rispetto del termine perentorio integra la fattispecie estintiva prevista dall’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., norma che attribuisce al giudice il potere-dovere di dichiarare l’estinzione del giudizio.

Prima di pronunciarsi, il Tribunale ha dato avviso alle parti, in udienza, dell’esistenza dei presupposti per l’estinzione, adempiendo così all’onere di contraddittorio imposto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.

Alla declaratoria di estinzione ha fatto seguito la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in ragione della natura processuale della pronuncia e della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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