Giudicato esterno sulla gestione dei beni comuni di cooperativa edilizia (Cass. civ. Sez. II n. 20974 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d’ufficio dal giudice anche quando non sia stata versata in atti la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., poiché l’accertamento corrisponde a un interesse pubblico volto a evitare giudicati contrastanti e l’organo giudicante può ricorrere, se necessario, a strumenti informatici e banche dati. Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto o su una questione di fatto o di diritto, purché la qualificazione o la questione abbiano costituito antecedente necessario della pronuncia. Esso riveste quindi efficacia preclusiva e precettiva rispetto all’impugnazione di una delibera assembleare diversa, ma relativa alla medesima qualificazione del rapporto a una data anteriore.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile, acquisito per acquisto da una cooperativa edilizia, impugnavano la deliberazione assembleare con cui l’area antistante il fabbricato veniva destinata a posti auto. Assumevano che la cooperativa non avesse più poteri di gestione dei beni comuni, essendosi ormai costituito il condominio ordinario soggetto alla disciplina degli artt. 1117 e ss. c.c., e denunciavano vizi della convocazione.
Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Salerno respingevano la domanda, valorizzando la portata preclusiva del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un precedente giudizio, definito da una sentenza di Cassazione, avente a oggetto l’impugnazione di una delibera diversa. I soccombenti ricorrevano per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 2909 c.c. e sulla asserita insussistenza del giudicato.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e respinti. La Corte chiarisce anzitutto che la censura riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile, poiché opera ratione temporis la previsione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude l’impugnabilità della sentenza d’appello che conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, integrando il cd. doppia conforme.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte afferma che il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti a seguito di una sentenza di cassazione è rilevabile d’ufficio anche quando non sia stata prodotta la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. L’accertamento risponde a un interesse pubblico volto a impedire la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al ne bis in idem, e può avvenire prescindendo dalle allegazioni delle parti, ricorrendo se necessario a strumenti informatici e banche dati elettroniche, come già affermato da Cass. n. 16589 del 2021 e Cass. n. 29923 del 2020.
Nel merito, la Corte ricostruisce il contenuto del giudicato conseguente alla precedente pronuncia, con la quale era stata impugnata una diversa delibera assembleare. Quel giudizio si era concluso con il rigetto dell’impugnazione, ribadendo che il trasferimento della proprietà degli alloggi assegnati dalla cooperativa costruttrice resta subordinato al frazionamento del mutuo e non implica l’estinzione del mutuo frazionato, condizione per il riscatto dell’immobile e per la costituzione del condominio ordinario. Difettando la prova dell’assegnazione di tutti gli immobili e della volontaria costituzione di un condominio di gestione con il consenso di tutti gli assegnatari, si era escluso il subingresso di quest’ultimo.
La Corte richiama il principio per cui le sentenze fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo equivalgono al rigetto nel merito e, una volta passate in giudicato, precludono la riproposizione della domanda, salvo che sopravvengano gli elementi prima mancanti (Cass. n. 6853 del 1986; Cass. n. 6744 del 1983; Cass. n. 2466 del 1970). Pertanto il giudicato copre la qualificazione del rapporto a una certa data come ancora soggetto alle competenze gestorie degli organi della cooperativa, con efficacia preclusiva e precettiva rispetto all’accertamento invocato nel nuovo giudizio circa la carenza dei medesimi poteri in capo alla cooperativa in una data anteriore.
Non inficia tale conclusione quanto deciso con una più recente pronuncia della stessa Corte, sempre tra le medesime parti ma relativa a delibere di periodo diverso, poiché in quel caso resta contestata la permanente potestà deliberativa della cooperativa ed è stato rimesso al giudice di rinvio un nuovo accertamento di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.