Opposizione a sanzioni Banca d’Italia e divieto di bis in idem (Cass. civ. Sez. II n. 20975 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, il termine di duecentoquaranta giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione; ove tale termine sia stato prorogato, il termine finale decorre dallo spirare del nuovo termine come prorogato. Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia configura un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, con piena cognizione del giudice nel merito, ivi compresa la determinazione dell’entità della sanzione. Qualora un procedimento amministrativo sanzionatorio concerna i medesimi fatti oggetto di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste, il divieto del ne bis in idem preclude la possibilità di continuare nell’accertamento dell’illecito amministrativo; tale preclusione non opera, tuttavia, quando difetti la perfetta coincidenza fra le fattispecie delittuose e le condotte sanzionate.
Il Fatto
Il ricorrente, già componente del comitato direttivo e responsabile della direzione finanza di un istituto bancario, ha impugnato il decreto con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’opposizione avverso la sanzione pecuniaria irrogata dalla Banca d’Italia con provvedimento del 28 marzo 2013. Le contestazioni originavano da accertamenti ispettivi di vigilanza condotti fra il 27 settembre 2011 e il 9 marzo 2012 e attenevano a violazioni della disciplina bancaria sulla conformità e sul contenimento dei rischi. La sanzione era stata determinata nel triplo del massimo ai sensi dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, deducendo la tardività del provvedimento sanzionatorio, l’apparenza della motivazione sulla triplicazione e l’erronea liquidazione delle spese di lite. Nel corso del giudizio sono state prodotte sentenze penali di assoluzione, con invocazione del venir meno del fondamento della sanzione amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso che le memorie ex artt. 378 o 380-bis.1 cod. proc. civ. possano introdurre nuove eccezioni o questioni, avendo esse la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni già svolte. Ha poi dichiarato infondato il primo motivo, richiamando il principio di Cass. n. 9385 del 2020: nella procedura sanzionatoria ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, il termine di duecentoquaranta giorni previsto dal regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 decorre dalla scadenza del termine per le controdeduzioni del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione, sicché, ove quel termine sia stato prorogato, il termine finale decorre dallo spirare del nuovo termine.
Quanto ai motivi sulla presunta apparenza della motivazione, la Corte li ha ritenuti congiuntamente infondati. Il decreto impugnato indica le argomentazioni rilevanti, segnalando a pagina quattro la configurabilità di plurime violazioni riconducibili a un’azione strategica e manageriale unitaria, e alle pagine da cinque a otto gli argomenti sulla sussistenza delle violazioni, sulla gravità dei fatti e sulla valutazione dei dati acquisiti, consentendo un effettivo controllo sulla logicità del ragionamento (Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).
Il giudizio di opposizione, ha precisato la Corte, non è un’impugnazione dell’atto, ma un giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, con cognizione piena estesa al merito e alla determinazione dell’entità della sanzione, sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia incongrua o affetta da errori logici o giuridici. Ne deriva che il ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica censura, ma deve specificare le ragioni addotte in sede amministrativa e in sede di opposizione.
Quanto alle sentenze penali di assoluzione prodotte, la Corte ha ribadito che il divieto del ne bis in idem preclude l’accertamento dell’illecito amministrativo quando il procedimento sanzionatorio concerne i medesimi fatti oggetto di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste (Cass. n. 31632 del 2018). Nel caso concreto, tuttavia, difettava la perfetta coincidenza fra le fattispecie delittuose e le condotte sanzionate, inerenti alla inosservanza delle disposizioni sul contenimento del rischio creditizio, non sussistendo alcun vincolo valutativo sugli elementi istruttori penali.
La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo sulle spese, qualificando il giudizio di opposizione come contenzioso e applicando la tabella n. 12 del d.m. n. 55 del 2014, non già la tabella n. 7 sulla volontaria giurisdizione, risultando irrilevanti la registrazione del fascicolo e la trattazione in camera di consiglio (Cass. n. 10750 del 2019). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.