Impianti di depurazione in categoria D/7 anche se gestiti da società pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 21298 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva. Essi rientrano invece nel gruppo D e, nel caso del depuratore, nella categoria D/7. L’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica, come conferma la normativa di settore, che ne impone la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e riconosce alla tariffa natura di corrispettivo. La destinazione dell’impianto a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività, né rileva che il gestore sia una società a rilevante partecipazione pubblica e senza scopo di lucro.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio idrico integrato ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino un avviso di accertamento catastale, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di una stazione di sollevamento delle acque reflue, proposta in categoria E/3 e ricondotta d’ufficio alla categoria D/7. La contribuente ha dedotto l’insufficienza della motivazione dell’atto e ha chiesto, nel merito, la conferma della categoria originariamente proposta. La Commissione provinciale ha accolto il ricorso. L’appello dell’Amministrazione è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
Il giudice di appello ha valorizzato la destinazione a servizio pubblico dell’impianto e l’assenza di scopo di lucro del gestore, ritenendo che l’impiego di tecnologie e macchinari non trasformi l’impianto in un’attività industriale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sul classamento catastale. L’intimata non ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del rapporto tra categoria E e destinazione economica dell’immobile. La qualificazione nel gruppo E riguarda immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale e dimensionale, sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, della legge n. 262 del 2006, nel testo richiamato dal provvedimento, stabilisce che nelle unità censite nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. Da qui la Corte ricava una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione commerciale o industriale.
Il collegio richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui sono esclusi dalle categorie E gli immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare, e le pronunce più recenti che hanno applicato tali principi proprio agli impianti di depurazione. Diventa quindi dirimente accertare se la gestione dell’impianto presenti gli obiettivi caratteri della economicità, intesa come perseguimento del lucro oggettivo, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendano a coprire i primi remunerando i fattori produttivi.
La Corte afferma l’irrilevanza della destinazione dell’impianto ad un’attività di pubblico interesse. L’interesse generale allo svolgimento del servizio non esclude che l’attività sia esercitata secondo parametri imprenditoriali, intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti tramite l’applicazione di tariffe. Il collegio richiama la normativa di settore — la legge n. 36 del 1994 e gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 — che impone la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e qualifica la tariffa come corrispettivo determinato secondo il principio del recupero dei costi.
Da ciò la Corte trae la riconducibilità del servizio idrico integrato ai servizi a rilevanza economica, confermata dalla giurisprudenza costituzionale, e la configurazione della tariffa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte nel contratto di utenza e non in un atto autoritativo. La natura economica dell’attività non viene meno perché il servizio è gestito direttamente dall’ente territoriale, da un’azienda municipalizzata o da una società partecipata dal Comune, poiché ai fini del classamento rilevano le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale. È quindi irrilevante, in questa prospettiva, l’affidamento del servizio a una società interamente partecipata. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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