Società di fatto estera e litisconsorzio: ricorso infondato, nessuna nullità (Cass. civ. Sez. V n. 21296 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di redditi imputati per trasparenza a socio di società di fatto, la nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, a causa della mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, non va dichiarata quando il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato. In tal caso, non derivando alcun danno ai litisconsorti pretermessi, la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui agli art. 111, comma 2, Cost. e art. 6, par. 1, CEDU. Parimenti, in presenza di un giudizio pregiudicante definito con sentenza impugnata, la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. non è obbligatoria, potendo il giudice procedere ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2007, richiedendo una maggiore IRPEF e maggiori addizionali, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa. Il maggior reddito era imputato al contribuente, in qualità di asserito socio di fatto di due società di capitali olandesi, ritenute fittiziamente residenti nei Paesi Bassi.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso, escludendo la partecipazione societaria ipotizzata. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, compensando le spese. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio eccepiva la nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente. La Corte respinge la censura, richiamando la nozione consolidata di motivazione apparente: il vizio ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento. Nel caso di specie, la sentenza regionale aveva dato conto delle ragioni della decisione, escludendo la qualità di socio per difetto di prova dell’affectio societatis, del conferimento di beni o servizi e della distribuzione di utili.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 14, 60 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 cod. proc. civ. in materia di litisconsorzio necessario, è parimenti infondato. La Corte osserva che l’integrazione del contraddittorio è imposta quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione del socio, anche occulto. Tuttavia, poiché oggetto di controversia è la stessa sussistenza della società di fatto, esclusa in entrambi i gradi di merito, e il ricorso dell’Amministrazione è prima facie infondato, la nullità non va dichiarata per prevalenza dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Il terzo motivo, incentrato sulla mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., è anch’esso infondato. La Corte ribadisce che, quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza impugnata, trova applicazione l’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.: il giudice ha l’alternativa di tener conto della sentenza invocata ovvero di sospendere il processo in via facoltativa. La sospensione necessaria non è dunque obbligatoria, salvo che una disposizione specifica imponga di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato.
Il quarto motivo è inammissibile. Attraverso la dedotta violazione delle regole in materia di prove e presunzioni, l’Ufficio contesta in realtà la valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale, chiedendo a questa Corte un nuovo accertamento circa la partecipazione societaria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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