Rinuncia al ricorso dopo l’istanza di decisione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 21412 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente formulata dal ricorrente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità anche quando intervenga dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata e dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Non consegue, in tal caso, l’applicazione degli artt. 96 e 380-bis, comma 3, c.p.c., poiché la decisione non è sovrapponibile alla proposta e la declaratoria di estinzione per rinuncia non integra l’ipotesi della definizione conforme alla proposta. La richiesta di compensazione delle spese non può essere accolta quando le controparti non vi aderiscano e il ricorso risulti ab origine manifestamente inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese. La pronuncia di estinzione non giustifica il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Verbania, in sede di reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., aveva confermato il provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall’esecutato.

Resisteva la controricorrente, quale mandataria della società titolare del credito; gli altri intimati non svolgevano difese. Dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, con cui si rilevava l’inammissibilità del ricorso, e dopo l’istanza di decisione del ricorrente, quest’ultimo notificava alle parti e depositava rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La questione giunge così alla camera di consiglio per la decisione sulla rinuncia e sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’effetto della rinuncia. Il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, rilevando come essa spieghi efficacia anche quando sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. Sul punto richiama un proprio precedente conforme.

Diversa è la sorte della richiesta di compensazione delle spese. La Corte la respinge per una duplice ragione: le controparti non hanno aderito all’istanza e il ricorso era ab origine manifestamente inammissibile. Ne deriva la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo i parametri normativi nella misura indicata nel dispositivo.

Il Collegio precisa poi perché non trova applicazione la disciplina sanzionatoria collegata alla definizione accelerata. Poiché la decisione non è sovrapponibile a quella contenuta nella proposta, non opera l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., nella parte in cui richiama il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui tale disposizione non si applica in caso di estinzione del giudizio di legittimità pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente.

Infine, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La declaratoria di estinzione non rientra tra le ipotesi che lo giustificano. Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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