Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 3088 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, comporta che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che costoro prospettino questioni personali. Ne deriva un caso di litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, con rinvio al giudice di primo grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, ritenuta applicabile la disciplina delle società non operative, notificava a una società di persone, ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, un avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando un reddito imponibile. Ai due soci, in misura paritaria, erano notificati separati atti impositivi per il reddito di partecipazione. Il socio odierno controricorrente impugnava l’atto a lui indirizzato ai fini Irpef.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello, riteneva provata l’oggettiva impossibilità della società di avviare l’attività produttiva e conseguire ricavi, annullando l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, per avere la CTR deciso senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La Corte ritiene la censura ammissibile: attiene a questione di puro diritto, esposta con chiarezza, che supera le contestazioni di inammissibilità del controricorrente.
Il giudice di appello aveva dato atto che la società aveva chiesto la riunione dei ricorsi dei soci, ma non aveva provveduto in merito, né aveva chiarito perché avesse ritenuto di non farlo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso proposto da uno solo dei soggetti imponga l’integrazione del contraddittorio e che il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti sia viziato da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio (Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008; Cass. sez. VI-V n. 16730 del 2018; Cass. sez. VI-V n. 1472 del 2018).
La Corte precisa poi che, in sede di legittimità, alla rimessione al primo giudice può sostituirsi la ricomposizione del contraddittorio mediante riunione, a condizione che ricorrano congiuntamente alcuni requisiti: piena consapevolezza di ciascuna parte dell’esistenza e del contenuto degli atti impositivi notificati alle altre e delle relative difese; identità oggettiva della causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento; simultanea trattazione dei processi innanzi a entrambi i giudici di merito; identità sostanziale delle decisioni adottate (Cass. sez. V n. 6073 del 2022).
Nel caso concreto, in questa sede è stato trattato contestualmente solo il giudizio di impugnazione della società, non quello introdotto dalla consocia. Il controricorrente afferma che la trattazione in gravame dei giudizi nei confronti di società e soci è avvenuta contestualmente, ma separatamente, senza però assicurare la prova delle altre condizioni richieste. Non può dunque procedersi alla riunione in sede di legittimità.
Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio e la rimessione della causa al giudice di primo grado, perché proceda alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti. Il secondo motivo di ricorso e il ricorso incidentale restano assorbiti.
Nota della Redazione
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