Cartella di pagamento, firma e autosufficienza del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 17127 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto. La cartella, predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, non richiede la firma autografa: rilevano l’intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice, che rendono l’atto inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere di emetterlo. L’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 non rileva, poiché le norme che disciplinano la cartella non prevedono la firma autografa. Nel processo tributario, ove si censuri il giudizio sulla motivazione dell’atto, il ricorrente deve trascriverne testualmente il contenuto a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva solo in parte il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, osservando che la cartella non richiedeva alcuna sottoscrizione e che la motivazione era sufficiente.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: la violazione delle norme sulla sottoscrizione della cartella e il difetto di motivazione dell’atto. L’Agenzia delle entrate Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009, sostenendo che tale disposizione, di rango superiore, prevalesse sul decreto ministeriale sui requisiti della cartella. La Corte giudica il motivo infondato.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella non ne determina l’invalidità: l’esistenza dell’atto non dipende dall’apposizione del sigillo, del timbro o di una firma leggibile, ma dal fatto che l’elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. L’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la cartella sia predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non richiede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale tramite numero di codice. Sono richiamati Cass. n. 31605 del 2019 e Cass. n. 25773 del 2014.
Tale orientamento non trova ostacolo nell’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009, che dispone la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. Le norme che disciplinano la cartella — comprese quelle di fonte secondaria, non escluse dall’ampia previsione — non prevedono la firma autografa, sicché la disposizione invocata non rileva.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava il difetto di motivazione della cartella. La Corte lo dichiara inammissibile: nel processo tributario, chi censuri il giudizio sulla motivazione di un atto amministrativo deve trascriverne testualmente il contenuto, per consentire alla Corte la verifica della doglianza mediante il solo esame del ricorso. È richiamata Cass. n. 28570 del 2019.
Il principio è corollario dell’autosufficienza del ricorso, desumibile dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda: indicare un atto significa anzitutto dirne il contenuto. L’autosufficienza è presidio dell’intelligibilità del ricorso, che deve porre il giudice di legittimità in condizione di cognizione completa della controversia senza accesso ad altre fonti. Sono citate Cass. n. 7455 del 2013, Cass. n. 12997 del 2020, Cass. n. 11370 del 2020, Cass. n. 28184 del 2020 e Cass. n. 31082 del 2017. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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