ICI e aree inedificabili per vincoli sovraordinati al PRG (Cass. civ. Sez. V n. 21656 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ICI, le aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta discendenti da strumenti di pianificazione sovraordinati al PRG comunale non sono qualificabili come fabbricabili ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e restano sottratte al relativo regime fiscale. L’accertamento sulla natura assoluta di tali vincoli è valutazione di merito del giudice di appello, non sindacabile in sede di legittimità. Una volta accertata in via definitiva, per l’annualità considerata, l’inedificabilità assoluta dell’area e il conseguente venir meno del presupposto impositivo, restano assorbiti i motivi che investono il possesso e l’obbligo di denuncia.

Il Fatto

Un Comune ha notificato al contribuente due avvisi di accertamento d’ufficio ICI per l’anno 2009, contestando l’omessa denuncia e il mancato versamento dell’imposta su diversi terreni di proprietà.

Il contribuente ha impugnato gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello e il contribuente appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado, respingendo entrambi i gravami: le aree erano gravate da vincoli di inedificabilità assoluta o erano state oggetto di effettivo spossessamento, con conseguente venir meno del presupposto dell’imposta. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, in applicazione del criterio della ragione più liquida. Con esso il Comune contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992, deducendo che le aree qualificate nel PRG come “AP Standard” consentissero interventi edificatori, anche per effetto dei meccanismi di perequazione urbanistica previsti dal PGT, con conservazione di un valore venale equiparabile a quello dei suoli edificabili.

La censura è stata rigettata. La CTR ha dato espressamente conto di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico, qualificati come derivanti da strumenti pianificatori sovraordinati rispetto al PRG comunale, e li ha ritenuti determinativi della assoluta inedificabilità dei terreni, con conseguente esenzione da ICI. Nel percorrere questo ragionamento, il giudice di appello si è conformato a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla natura assoluta dei vincoli, la Corte ha precisato che si tratta di accertamento di merito compiuto dal giudice del gravame, non sindacabile in sede di legittimità. Su tale base, la violazione di legge invocata dal ricorrente è esclusa e il motivo è rigettato.

Il primo motivo censurava la ritenuta assenza del possesso in capo al contribuente, sul presupposto che il diritto di proprietà non era mai stato trasferito e che gli effetti dell’occupazione d’urgenza erano cessati. Il terzo motivo investiva l’obbligo di denuncia ICI, che il giudice di appello aveva escluso. Entrambi i motivi sono stati dichiarati assorbiti: una volta accertata in via definitiva, per l’annualità in esame, l’inedificabilità assoluta dell’area e il conseguente venir meno del presupposto d’imposta, ogni ulteriore verifica su trasferimento e obbligo di denuncia diventa superflua.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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