Ricorso inammissibile per procura mancante e spese a carico dei difensori (Cass. civ. Sez. V n. 18463 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto da difensore privo di valida procura speciale è inammissibile. L’attività del difensore senza procura non riverbera alcun effetto sulla parte, cosicché questi assume la qualità di parte nel processo in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale. Ne consegue che, in mancanza di giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese processuali va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità. Nello stesso senso la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato grava sul difensore.

Il Fatto

La CTP di Milano accoglieva il ricorso del contribuente avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria, annullandolo per prescrizione dei crediti tributari. La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, osservando che le cartelle sottese al preavviso riguardavano crediti erariali non prescritti, essendo la prescrizione decennale, e che il termine doveva ritenersi unitario anche per sanzioni e interessi.

Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: il giudicato esterno formatosi su altra sentenza, da estendere in qualità di coobbligato solidale ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ.; la mancata verificazione delle firme sugli avvisi di ricevimento; l’erronea reiezione dell’eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via pregiudiziale, d’ufficio, la mancanza di una valida procura alle liti. Tra gli atti del ricorso, depositati in via telematica, non è stata rinvenuta la procura speciale rilasciata dal ricorrente ai difensori: risulta depositata soltanto una procura sottoscritta da altra persona e riferita a un diverso procedimento, concernente l’impugnazione di altra sentenza della CTR della Lombardia.

Poiché non risulta agli atti alcuna valida procura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in conformità ai richiamati precedenti Cass. n. 8754/2015 e Cass. n. 14478/2004. La questione è scrutinata d’ufficio, senza che assumano rilievo i tre motivi di doglianza articolati nel ricorso, rimasti assorbiti dalla decisione in rito.

Sul regime delle spese il Collegio richiama il principio secondo cui «l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione». Ne deriva che, esclusi i giusti motivi di compensazione, «la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità» (Cass. n. 14281 del 2006).

Pertanto le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei difensori, con liquidazione in favore dell’Agenzia delle entrate. Anche l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, va posto a carico dei difensori, secondo gli indirizzi richiamati (Cass. n. 18577 del 2015 e n. 32008 del 2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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