Consegna all’ufficio postale entro il termine sospeso salva la decadenza IMU (Cass. civ. Sez. V n. 21765 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione, non ostandovi la natura recettizia dell’atto né la qualità del soggetto notificante. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilievo la data in cui l’ente pone in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella, successiva, di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. La sospensione dei termini disposta dall’art. 67 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, opera anche nei confronti degli enti locali e comporta uno spostamento in avanti del decorso dei termini per l’intera durata della sospensione.
Il Fatto
La sentenza di appello aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU relativo al 2015, emesso da un concessionario della riscossione per conto di un ente locale, sul rilievo dell’intervenuta maturazione del termine decadenziale.
I giudici tributari di secondo grado avevano osservato che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2021, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità della società contribuente il 30 marzo 2021, quindi oltre il termine quinquennale, prorogato fino al 26 marzo 2021 dall’art. 67, commi 1 e 4, del d.l. n. 18/2020. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’erronea qualificazione della vicenda in termini di prescrizione anziché di decadenza e dell’omessa applicazione del principio di scissione soggettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il Collegio muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021, secondo cui il meccanismo della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera per gli atti di imposizione tributaria senza che possano frapporsi ostacoli legati alla loro natura recettizia o alla qualità del soggetto che li notifica.
Da tale premessa discende che, per il rispetto del termine di decadenza, conta il momento in cui l’ente compie gli adempimenti necessari alla notifica, non quello in cui il contribuente ne acquisisce conoscenza. La notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficio postale, restando irrilevante la successiva immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale del destinatario.
Il Collegio esamina poi la disciplina emergenziale. L’art. 67, comma 1, del d.l. n. 18/2020 ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per 85 giorni, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici impositori. Il comma 4 richiama l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015, che estende la sospensione ai termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento e riscossione, in deroga all’art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000.
La sospensione, priva di distinzioni soggettive, si applica anche agli enti locali. Il termine quinquennale è dunque rimasto sospeso per 85 giorni, con corrispondente proroga. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. I n. 960 del 2025, che ha chiarito come la sospensione determini uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata, anche riguardo alle attività da compiersi oltre l’arco temporale della norma.
Nel caso esaminato, il termine decadenziale veniva a perfezionarsi il 26 marzo 2021. La spedizione del 25 marzo 2021 è pertanto tempestiva. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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