Sospensione facoltativa e uniformazione al giudicato riflesso del socio di società a ristretta base (Cass. civ. Sez. 5 n. 16436 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa dell’avviso di accertamento del proprio maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente rispetto a quello sorto dall’impugnazione proposta dalla società avverso l’avviso a essa emesso. Non ricorrono pertanto i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato. Resta invece possibile la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione della pregiudizialità tecnica discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali. Il giudice della causa pregiudicata che opti per la mancata sospensione e si uniformi alla sentenza non passata in giudicato non è tenuto a motivare la prognosi di riforma, trovando tale determinazione la propria ragion d’essere nell’adesione alle ragioni della decisione pregiudicante.
Il Fatto
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2008, era stato accertato un maggior reddito in base alla presunzione di distribuzione degli utili della società a ristretta base partecipativa, della quale deteneva una quota. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, senza dare corso all’istanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. avanzata dal contribuente per la pendenza del giudizio instaurato dalla società avverso il proprio avviso di accertamento.
La Commissione tributaria regionale accolse invece l’appello del contribuente, sulla base della produzione della sentenza con cui la stessa Commissione aveva accolto il ricorso della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e degli artt. 2909 cod. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ. Richiamando il più recente orientamento, ha affermato che il giudizio del socio è autonomo rispetto a quello della società, per la diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari. La sospensione necessaria non opera, perché il socio non può subire effetti dal giudicato formatosi in un giudizio cui non ha partecipato. La pregiudizialità tecnica tra i due rapporti comporta l’estensione degli effetti riflessi del giudicato e legittima la sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., con risoluzione dell’eventuale conflitto tra giudicati ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che l’obbligo di esternare le ragioni della prognosi di riforma della sentenza pregiudicante sussiste solo quando il giudice opti per la sospensione facoltativa. La contraria determinazione, ossia la mancata sospensione, trova invece la propria intrinseca ragion d’essere nell’adesione alle ragioni della decisione pregiudicante, con la conseguente uniformazione consustanziale al rapporto di pregiudizialità tecnica.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali, senza applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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