Motivazione dell’avviso TARI e diniego dell’agevolazione per i concessionari balneari (Cass. civ. Sez. V n. 21872 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il Comune che intende disconoscere la riduzione tariffaria richiesta dal contribuente mediante autodichiarazione deve motivare l’avviso di accertamento esplicitando le ragioni del diniego dell’agevolazione, non essendo sufficiente il generico richiamo alla norma regolamentare né la clausola di stile. L’obbligo di motivazione, imposto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 e dall’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, è requisito intrinseco dell’atto impositivo e deve essere assolto ab origine, non potendo essere integrato nel corso del giudizio. La carenza motivazionale sul disconoscimento della riduzione travolge anche le sanzioni per infedele dichiarazione, fondate sulla dichiarazione dei requisiti agevolativi.

Il Fatto

Una società concessionaria di uno stabilimento balneare presentava autodichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per la riduzione del 30% della tariffa rifiuti, prevista per i concessionari degli stabilimenti balneari dal regolamento comunale. A seguito di controlli, il Comune emetteva avviso di accertamento contestando l’infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti e recuperando gli importi per il periodo di imposta 2014-2017.

Il ricorso della società veniva respinto in primo grado e parzialmente accolto in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, lamentando tra l’altro l’omessa pronuncia su alcune eccezioni, il difetto di motivazione dell’atto impositivo e l’errata indicazione della norma sanzionatoria applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il terzo e il quarto motivo, con assorbimento dei primi due, incentrati sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. Rileva il Collegio che il Comune, a fronte della richiesta di riduzione presentata mediante autodichiarazione, aveva motivato l’atto con il solo riferimento all’infedeltà della denuncia e alla norma regolamentare, senza specificare quali requisiti fossero mancanti.

Il Collegio muove dal principio già affermato in tema di TARSU, secondo cui l’art. 71 del d.lgs. n. 507/1993 obbliga il Comune a indicare nell’atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, non essendo necessario esplicitare i dati numerici di calcolo. Per la TARI, la verifica dell’adeguatezza motivazionale va condotta secondo l’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, che consente di integrare l’atto con gli atti generali.

Tale regola non comporta però l’obbligo di esporre le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, salvo che ricorrano specifiche situazioni che rendano indispensabile una motivazione espressa. Nel caso concreto la riduzione è subordinata alla sussistenza di requisiti analiticamente previsti dal regolamento comunale, cosicché il mero richiamo della norma non soddisfa l’onere motivazionale.

A fronte della specifica istanza agevolativa, il Comune era dunque tenuto a indicare in modo compiuto, e non mediante clausole di stile, le ragioni del diniego, pena l’illegittimità dell’atto. Diversamente, il contribuente non sarebbe posto in grado di contestare l’an e il quantum dell’imposta. L’obbligo motivazionale, del resto, deve essere rispettato ab origine, non essendo ammessa la motivazione postuma.

Poiché il Comune aveva reso noti solo nel giudizio gli elementi concreti del diniego, l’avviso non era conforme all’art. 7 della legge n. 212/2000. Su queste basi la Corte accoglie anche i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo: la carenza motivazionale travolge le sanzioni per infedele dichiarazione, non essendo state indicate le ragioni della loro applicazione. Assorbito il nono motivo, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo e compensazione delle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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