Diritto all’assunzione del vincitore di concorso e mutamento dell’assetto organizzativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21871 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore a conseguire l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass. S.U. n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016). Ove tale assetto sia mutato per effetto di ius superveniens, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità di incremento del personale, in base all’art. 97 Cost. Il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è avvenuto con efficacia immediata per effetto dell’art. 2, comma 283, legge n. 244/2007, restando il DPCM dell’aprile 2008 meramente attuativo di un trasferimento già disposto dalla legge. Il diritto soggettivo all’assunzione del candidato utilmente collocato in graduatoria resta quindi escluso dalla normativa sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della giustizia dal 1994 al 2011 e il riconoscimento del diritto all’assunzione, quale vincitore di un concorso pubblico per esami a novanta posti nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale tecnico-infermiere professionale. Domandava inoltre la condanna dell’Amministrazione ad assumerlo con contratto a tempo pieno e indeterminato e a corrispondergli le retribuzioni maturate nel periodo intermedio.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande e la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame. Il giudice di secondo grado ha escluso la subordinazione per difetto di specifiche allegazioni, non ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale e ha negato l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., che presuppone pur sempre un rapporto di lavoro subordinato. Ha poi ritenuto che il diritto all’assunzione non potesse più essere fatto valere, essendo divenuta l’instaurazione del rapporto giuridicamente impossibile per la normativa sopravvenuta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Ministero è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il principio delle Sezioni Unite secondo cui il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte del collegio che definisce il giudizio, non versando in situazione di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 9611/2024).
Nel merito, i tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione logica e risultano infondati. Non è configurabile il vizio di motivazione apparente o perplessa, perché la sentenza impugnata illustra con chiarezza le ragioni della decisione. La Corte territoriale ha escluso il diritto all’assunzione a fronte del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie svolte all’interno degli istituti penitenziari.
L’argomento del ricorrente, secondo cui egli avrebbe dovuto essere assunto nel periodo compreso tra il venir meno del blocco delle assunzioni e la decorrenza del trasferimento delle funzioni, non aggiunge nulla a quanto già valutato e ritenuto infondato. La proposta di definizione anticipata era stata formulata in presenza di plurimi precedenti resi in fattispecie sovrapponibili (Cass. n. 26192, n. 26201, n. 26203, n. 26204 e n. 28318 del 2024).
La Corte ribadisce che l’effetto preclusivo non va riferito al DPCM dell’aprile 2008, successivo alla cessazione del blocco, bensì alla previsione legale dell’art. 2, comma 283, legge n. 244/2007, anteriore a quella cessazione, che ha disposto il trasferimento delle funzioni al Servizio sanitario nazionale. Il successivo comma 284, di normativa di transizione, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e delle collaborazioni in corso alla data del 28 settembre 2007.
Nel caso di specie il concorso è stato bandito il 18.10.2004 e fino al 31.12.2007 l’assunzione dei vincitori era preclusa dal blocco previsto dall’art. 1, comma 95, legge n. 311/2004; alla data del 1.1.2008 era già entrato in vigore l’art. 2, comma 283, legge n. 244/2007. Il ricorso è pertanto rigettato. Il Ministero essendo rimasto intimato, nulla si dispone sulle spese di lite. Il giudizio essendo definito in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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