Deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 145 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è onerata di provare, anche in via presuntiva, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario dell’operazione circa la sua natura fraudolenta, che può essere desunta dall’assenza di dotazione strumentale e personale del soggetto interposto. La deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e non è esclusa dalla mancata prova, da parte del contribuente, del mancato esercizio dell’azione penale, essendo tale onere a carico dell’Ufficio. Il diritto alla detrazione dell’IVA è invece negato quando il contribuente non dimostri la propria incolpevole ignoranza dell’inesistenza soggettiva del cedente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, recuperando a tassazione circa € 977.141,00 per operazioni soggettivamente inesistenti, relative all’acquisto di materiale per telefonia mobile da due società rivelatesi mere “cartiere”, interposte rispetto ai reali venditori intracomunitari. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, confermò la decisione, ritenendo provata la fittizietà delle società e negando il diritto al recupero dei costi per mancata prova del mancato esercizio dell’azione penale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti la deducibilità dei costi e il diritto alla detrazione dell’IVA. In primo luogo, ha chiarito che la sentenza penale di assoluzione con formula “perché il fatto non costituisce reato”, non passata in giudicato, non esclude la rilevanza dei fatti accertati in sede tributaria. Sul piano della distribuzione dell’onere probatorio, la Corte ha ribadito che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione dimostrare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario, anche tramite presunzioni, come la mancanza di dotazione personale e strumentale del soggetto interposto. Solo una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di aver usato la diligenza ordinaria per non partecipare a un’operazione fraudolenta.
Con riferimento alla deducibilità dei costi, la Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 8 d.l. n. 16/2012 e la giurisprudenza di legittimità che ammette la deduzione dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che si tratti di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Su questo punto, la sentenza impugnata era erronea laddove aveva addossato al contribuente l’onere di provare il mancato esercizio dell’azione penale, mentre tale onere incombe sull’Amministrazione. Inoltre, la Corte ha escluso che i costi di acquisto di beni destinati all’attività d’impresa – seppur realizzati attraverso una frode – possano essere considerati “direttamente utilizzati” per il compimento di un delitto, difettando il requisito dell’inerenza in negativo.
Quanto alla detrazione dell’IVA sulle fatture emesse dalle società cartiere, la Corte ha ritenuto infondata la censura del contribuente. Dalla sentenza impugnata emergeva, infatti, la natura di cartiera delle società interposte, prive di adeguata struttura, e il contribuente non aveva allegato alcuna prova della propria incolpevole ignoranza circa la natura delle operazioni. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, rigettato il terzo, dichiarato assorbito il quarto e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria per il riesame delle questioni relative ai costi deducibili.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.