Imposta di registro sui canoni di locazione di immobili strumentali (Cass. civ. Sez. V n. 16109 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta di registro applicata in misura proporzionale ai contratti di locazione di immobili strumentali, ancorché assoggettati a IVA, non costituisce un’imposta sul volume d’affari vietata dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Difetta, infatti, il requisito della generalità dell’imposizione, poiché il tributo colpisce unicamente una categoria ristretta di operazioni e non è destinato a gravare su tutte le operazioni economiche dello Stato membro. Il diritto dell’Unione ammette pertanto l’esistenza di regimi fiscali concorrenti con l’IVA, con la conseguenza che è legittimo il cumulo tra imposta di registro e IVA per la medesima operazione. La previsione nazionale di cui agli artt. 40, comma 1-bis, e 5, comma 1, lett. a-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 non si pone in contrasto con la disciplina eurounitaria.
Il Fatto
La contribuente aveva versato l’imposta di registro sui canoni di contratti di locazione di immobili strumentali relativamente agli anni dal 2012 al 2014 e ne aveva chiesto il rimborso, sul presupposto dell’incompatibilità del tributo con la disciplina eurounitaria dell’IVA. Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, la società lo impugnava.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2846/2017, accoglieva l’appello della contribuente e riformava la decisione di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione, ritenendo che l’imposta di registro dovesse considerarsi un tributo sul volume d’affari, siccome determinata con criterio proporzionale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo; la società intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della compatibilità tra l’imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di immobili strumentali e il divieto, posto dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, di introdurre imposte sul volume d’affari. L’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 11, 111 e 117, primo comma, Cost. e alle disposizioni nazionali di cui agli artt. 40, comma 1-bis, e 5, comma 1, lett. a-bis, della tariffa, richiamando la giurisprudenza eurounitaria.
Il ricorso è fondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass., 12 gennaio 2022, n. 734), secondo cui l’imposta di registro si applica in misura proporzionale anche ai contratti di locazione di immobili strumentali, indipendentemente dall’assoggettamento ad IVA, senza contrasto con la direttiva.
Il percorso argomentativo si fonda sulla nozione eurounitaria di imposta sul volume d’affari. La CGUE, 12 ottobre 2017, causa C-549/16 ha osservato che l’imposta di registro non costituisce un’imposta generale, poiché si applica unicamente ai contratti di locazione di beni strumentali e concerne una categoria ristretta di operazioni, non essendo destinata a gravare su tutte le operazioni economiche dello Stato membro. Il requisito dell’applicazione generalizzata non è quindi soddisfatto, e ciò basta per escludere che il tributo presenti le caratteristiche essenziali dell’IVA.
La Corte di giustizia ha inoltre chiarito che la qualità della parte contraente e la circostanza che l’imposizione avvenga in una sola fase della catena di operazioni sono irrilevanti, e che l’imposta di registro non è detraibile. Quanto al cumulo con l’IVA per la stessa operazione, il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali concorrenti con l’IVA.
La sentenza impugnata è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo alla sopravvenienza, in corso di causa, della pertinente giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
Nota della Redazione
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