Interruzione prescrizione contributiva e onere di contestazione della copia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22144 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di messa in mora del credito contributivo inviata all’indirizzo del destinatario integra atto interruttivo della prescrizione, salva la prova a carico del debitore di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di conoscerla ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. L’accertamento dell’invio e della ricezione degli atti costituisce tipico accertamento di merito, sindacabile in legittimità nei soli limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole generiche, ma richiede l’indicazione specifica del documento e degli aspetti per cui differisce dall’originale. La produzione in fotocopia non priva, per ciò solo, il documento di valenza probatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, libero professionista iscritto alla cassa di previdenza degli ingegneri e architetti, si opponeva al decreto ingiuntivo con cui la Cassa pretendeva il pagamento dei contributi omessi per gli anni dal 1998 al 2014, con sanzioni e interessi. Il tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello di Venezia, in riforma, la rigettava e condannava il professionista al pagamento della somma ingiunta.
La Corte territoriale riteneva le comunicazioni in atti idonee a interrompere la prescrizione, perché comprensive della richiesta di pagamento con indicazione delle annualità, del genere e degli importi, e accompagnate da estratti conto previdenziali. Proponeva allora ricorso per cassazione il professionista, con cinque motivi; resisteva la Cassa con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ. e dell’art. 1335 cod. civ., sostenendo l’estinzione del credito e l’inidoneità degli atti a interrompere la prescrizione, anche perché inviati a un indirizzo diverso da quello del destinatario e mai ricevuti. La Corte disattende i rilievi: i documenti non sono adeguatamente trascritti e le censure pongono questioni di fatto o di esegesi probatoria non devolute ritualmente.
Gli accertamenti su invio e ricezione delle comunicazioni appartengono al giudice del merito e sono sindacabili solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qui non illustrati. Analogamente, l’interpretazione degli atti è attività esclusiva del giudice di merito, con sindacato confinato al rispetto dei canoni legali di ermeneutica: il ricorrente avrebbe dovuto specificare i criteri violati e il perché della soluzione proposta.
Quanto all’eccezione di non conformità delle copie agli originali, la Corte richiama il principio per cui la contestazione non può avvenire con clausole di stile, ma deve indicare specificamente il documento e gli aspetti di difformità (Cass. n. 27633 del 2018). La produzione in fotocopia non priva, per ciò solo, il documento di valenza probatoria.
Il secondo motivo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è infondato: la Corte di merito ha correttamente applicato l’art. 1335 cod. civ., presumendo conosciuto l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario e ritenendo interrotta la prescrizione in difetto di prova contraria.
Il terzo motivo, sulla carenza di motivazione, è infondato: il vizio di anomalia motivazionale ricorre solo per motivazione graficamente assente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o per motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. sez. un. n. 22232 del 2016). Nel caso, il percorso argomentativo è chiaro. Il quarto motivo, sul preteso effetto devolutivo dell’appello, è respinto: la questione di prescrizione era stata devoluta e con essa tutti i profili connessi.
Il quinto motivo, sulla comunicabilità degli atti interruttivi alle sole sanzioni, è inammissibile: censura la ricostruzione dei fatti, non proponibile come violazione di legge. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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