Comodato a termine, inerzia del comodante e occupazione senza titolo (Cass. civ. Sez. II n. 22145 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comodato con determinazione di durata si estingue automaticamente alla scadenza del termine, senza necessità di alcuna richiesta del comodante, e da quel momento decorre il termine di prescrizione del diritto alla restituzione. La successiva inerzia del comodante, specie in un contesto di rapporti familiari, non integra una tacita manifestazione di volontà diretta a costituire un nuovo rapporto a tempo indeterminato: essa va qualificata come mera tolleranza, atteggiamento personale che cessa con la morte del soggetto che lo manifesta e che è inidoneo a creare un titolo di detenzione qualificato. Con l’apertura della successione, il diritto di usufrutto sull’intero compendio si consolida in capo al legatario e la detenzione dell’immobile da parte del terzo diviene senza titolo. Il danno da occupazione illegittima non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni e parametrato al valore locativo del bene.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla successione di un de cuius, che con testamento olografo aveva attribuito alla figlia l’usufrutto su un compendio immobiliare e la nuda proprietà ai nipoti. Il fratello dell’usufruttuaria occupava di fatto gli immobili.

L’usufruttuaria conveniva il fratello davanti al Tribunale di Brescia per ottenere il rilascio e il risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il convenuto eccepiva l’esistenza di un contratto di comodato stipulato con il padre. Dopo la conferma della validità del testamento e il decesso dell’attrice, i nudi proprietari riassumevano il giudizio. Il Tribunale accoglieva la domanda, escludendo il comodato e condannando l’occupante al rilascio e al risarcimento. La Corte d’appello di Brescia, in riforma parziale, riteneva provato un comodato a termine, poi trasformato in precario, e rigettava la domanda risarcitoria. I nudi proprietari ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il quinto motivo, che investe la qualificazione giuridica del titolo della detenzione e la sua decorrenza, riconoscendogli carattere di pregiudizialità. Il motivo è accolto.

Secondo la Corte, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il comodato a termine si fosse trasformato, alla scadenza, in un comodato precario per il solo fatto che il comodatario non aveva restituito il bene e il comodante non ne aveva sollecitato la restituzione. Tale costruzione viola gli artt. 1809 e 1810 c.c.: nel comodato con determinazione di durata l’obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza, senza necessità di richiesta, e da quel momento decorre il termine di prescrizione del diritto alla restituzione, secondo il richiamo a Cass. 357/1968.

La successiva inerzia del comodante, specie in un contesto di rapporti familiari, non può essere interpretata come tacita volontà di instaurare un nuovo rapporto a tempo indeterminato. Essa va qualificata come mera tolleranza, atteggiamento di cortesia fondato sull’affectio familiaris, che si distingue dal contratto proprio per l’assenza di un consenso, anche solo tacito, a vincolarsi giuridicamente.

Ne consegue che è infondata l’argomentazione secondo cui la tolleranza paterna sarebbe proseguita in capo agli eredi: la tolleranza è atteggiamento personale che cessa con la morte di chi lo manifesta. Con l’apertura della successione, avvenuta il 15 marzo 1990, il diritto di usufrutto sull’intero compendio si è consolidato in capo alla legataria, che ha acquisito il pieno diritto di godere del bene. Da quella data la detenzione dell’immobile è divenuta senza titolo. La Corte ritiene altresì infondata la forzatura interpretativa con cui la Corte d’appello aveva limitato l’estensione dell’usufrutto, che riguardava inequivocabilmente l’intero compendio.

L’accoglimento del quinto motivo assorbe i restanti. Ai fini del giudizio di rinvio, cui si demanda la liquidazione del danno, la Corte osserva che le Sezioni Unite n. 33645 del 2022, pur escludendo che il danno sia in re ipsa, hanno confermato che il danno da occupazione sine titulo può essere provato anche tramite presunzioni e parametrato al valore locativo, con onere di contestazione specifica a carico dell’occupante. Il provvedimento è cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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