Ricorso collettivo tributario ammissibile anche contro cartelle distinte (Cass. civ. Sez. V n. 22181 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546/1992 alcuna disposizione sul cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, trova applicazione l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo. È pertanto ammissibile il ricorso congiunto proposto da più soggetti, anche avverso distinte cartelle di pagamento, ove esso abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. La specificità delle questioni di fatto sottese alle diverse domande non esclude ex se l’ammissibilità del cumulo soggettivo, ma ne predica semmai la soluzione mediante la separazione delle cause connesse.

Il Fatto

Più contribuenti impugnavano cumulativamente alcune cartelle di pagamento relative a tributi locali per l’anno 2010, concernenti contributi consortili. La CTP di Firenze rigettava il ricorso. Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR della Toscana dichiarava inammissibile il ricorso collettivo originario, ravvisando “elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai cd. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo”.

Avverso tale sentenza alcuni dei contribuenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la questione centrale: la ritenuta inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo. I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 103 c.p.c. e degli artt. 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c.

La Corte muove dalla constatazione che il processo tributario non contiene disposizioni sul cumulo dei ricorsi e rinvia, per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, al codice di procedura civile. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 103 c.p.c.: è ammissibile il ricorso congiunto di più soggetti, anche in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove esso abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

Il Collegio richiama Cass., Sez. 5, n. 4490 del 22/02/2013, Cass., Sez. 5, n. 7940 del 20/04/2016 e Cass., n. 25549 del 31/08/2023, ribadendo che la lettura restrittiva del cumulo soggettivo è stata superata. In particolare, si è affermato che la specificità delle questioni di fatto sottese alle diverse domande non esclude di per sé l’ammissibilità del cumulo, ma ne impone semmai la soluzione con la separazione delle cause connesse.

Nel caso concreto, le cartelle impugnate hanno contenuto sostanzialmente identico e i ricorrenti hanno fondato le rispettive domande su identiche questioni: il difetto di motivazione, l’assenza dei prescritti controlli di legge per invocare la presunzione di beneficio, la mancata prova dell’effettivo svolgimento degli interventi di bonifica e l’assenza di regolare perimetro di contribuenza. L’affermazione della CTR sulle diversità fattuali è dunque insufficiente a giustificare la dichiarazione di inammissibilità.

Il terzo motivo, che denuncia la motivazione apparente, è inammissibile: ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le ulteriori considerazioni sul merito sono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito nell’accoglimento dei primi due. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in differente composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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