Rinuncia al ricorso comporta estinzione del processo per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 5367 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta ritualmente, determina l’estinzione del processo di cassazione, con conseguente cessazione del giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi. La definizione del processo consegue alla sola dichiarazione della parte ricorrente, che rinuncia all’impugnazione proposta, senza che la rinuncia debba essere portata a conoscenza delle controparti quando non siano state formalizzate ulteriori difese. La declaratoria di estinzione impedisce al giudice di legittimità di esaminare nel merito gli errori dedotti, poiché il venir meno dell’interesse alla decisione travolge l’intero ricorso. Il giudice provvede con pronuncia in camera di consiglio che si esaurisce nella declaratoria di estinzione, senza alcuna statuizione sulle spese processuali.
Il Fatto
La banca ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 4 aprile 2019. Il giudice di appello, accogliendo l’impugnazione proposta dal Fallimento, aveva dichiarato dovute alla procedura fallimentare determinate somme per due conti correnti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il fallimento non ha spiegato difese nel giudizio di legittimità.
Con riferimento al primo, secondo e terzo motivo, la ricorrente deduceva vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 132 e 360 cod. proc. civ. Il quarto e il quinto motivo attenevano invece alla violazione di disposizioni in materia bancaria e di disciplina dei conti correnti, con richiamo alla normativa del testo unico bancario, a deliberazioni CICR e a norme del codice civile.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che è intervenuta rinuncia rituale al ricorso da parte della banca. Non si tratta, dunque, di un’ipotesi di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione, né tantomeno di un rigetto nel merito dei motivi. La rinuncia costituisce un atto dispositivo del processo, che ne determina la definizione anticipata prima che il giudice di legittimità esamini le singole censure.
Il Collegio non entra quindi nell’esame dei profili attinenti alla dedotta nullità della motivazione e alla violazione di norme sostanziali in materia bancaria. La rinuncia neutralizza qualsivoglia esame dei motivi, poiché l’interesse alla decisione del ricorso viene meno per volontà della stessa parte che lo aveva proposto.
La Corte dichiara dunque l’estinzione del processo senza pronuncia sulle spese. Il dispositivo è essenziale e si risolve nella sola declaratoria di estinzione, preceduta dall’accertamento della rituale rinuncia dell’impugnazione. La formula adottata implica l’assenza di condanna alle spese processuali in capo alla parte rinunciante.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio, secondo il rito camerale applicabile alla definizione anticipata del giudizio di cassazione. La rinuncia, una volta accertata, esaurisce il potere del giudice di legittimità, che non può più pronunciarsi nel merito dei vizi prospettati con i cinque motivi.
Nota della Redazione
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