Accertamenti bancari su conti dei soci estesi alla s.r.l. a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 22250 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fiscali, le presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 operano anche con riferimento alle movimentazioni sui conti bancari intestati ai soci o ai loro congiunti, che possono ritenersi riferibili alla società contribuente in presenza di elementi sintomatici, quali la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra amministratore, soci e intestatari dei conti. Tuttavia, il solo vincolo familiare o la sola qualità di socio o amministratore non bastano: occorre che l’Agenzia delle entrate alleghi ulteriori indizi, idonei a dimostrare in via logico-presuntiva la riconducibilità alla società delle somme, incompatibili con la situazione reddituale dei terzi intestatari. Resta salva la facoltà del contribuente di provare l’estraneità delle singole operazioni all’attività d’impresa. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa è escluso il litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette relativo a un anno d’imposta, emesso nei confronti di una contribuente, socia di una s.r.l. a ristretta base partecipativa. Alla società erano stati imputati per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, i maggiori redditi accertati a seguito di verifica fiscale, che aveva compreso indagini bancarie sui conti correnti della contribuente e dell’altro socio suo coniuge.
La CTP respingeva il ricorso e la CTR delle Marche confermava la decisione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimità delle riprese fiscali fondate sulle risultanze delle indagini sui conti intestati ai soci. Richiamati i propri precedenti più recenti, ribadisce che le presunzioni legali operano anche verso la società quando ricorrono elementi sintomatici come la ristretta compagine sociale e la contiguità familiare tra amministratore, soci e congiunti intestatari.
Tale orientamento va però confrontato con l’indirizzo che non reputa sufficiente il solo rapporto familiare o la qualità di socio. L’onere di allegazione degli indizi grava sull’Ufficio, che deve dimostrare l’incompatibilità della situazione reddituale del terzo intestatario rispetto alle movimentazioni riscontrate.
Nel caso concreto i giudici di appello si sono attenuti a tali principi: hanno rilevato lo stretto vincolo familiare tra i soci coniugi e l’assenza di redditi personali idonei a giustificare gli ingenti importi rinvenuti sui conti. Le censure sull’ultrapetizione sono infondate, poiché l’atto impositivo riconduceva espressamente quelle somme alla società.
I motivi sulla motivazione sono inammissibili: la sentenza esibisce una motivazione congrua, ben sopra il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., mentre la censura è formulata in violazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. per la doppia pronuncia conforme di merito.
È escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base e soci, non risultando l’opzione per il regime di trasparenza; sussiste solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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