La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 3928 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali nel giudizio tributario, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente dal 1° gennaio 2016, consente alla commissione tributaria di compensare le spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Tale norma costituisce una clausola generale di cui il giudice di merito deve fare applicazione, e la relativa valutazione non può essere sindacata in cassazione, salvo che alle enunciazioni motivazionali non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. La complessità delle questioni trattate, connotata dalla novità della problematica giuridica e dall’assenza di precedenti di legittimità, integra una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle relative al giudizio di rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un istituto di credito un avviso di accertamento, ai fini IRES e IRAP per l’anno 2004, con il quale disconosceva la deducibilità dei costi relativi ad operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza. La contribuente impugnava l’atto, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le sue doglianze.
La Cassazione, con ordinanza del 2021, accoglieva il ricorso della banca e rinviava la causa alla Commissione regionale in diversa composizione. Nel giudizio rescissorio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente, annullando l’avviso di accertamento, ma compensava integralmente le spese di lite in ragione della particolare complessità delle questioni trattate.
La Motivazione della Corte
La banca proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice del rinvio disposto la compensazione in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Nel valutare il motivo, la Corte ha preliminarmente precisato che, per il principio tempus regit actum, trova applicazione la norma nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, applicabile alla fattispecie, e non la successiva modifica introdotta dal d.lgs. n. 220/2023, operante solo per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024.
La Suprema Corte ha quindi ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia qualificato l’istituto come clausola generale, la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei casi di evidente difformità rispetto alle risultanze processuali o al diritto consolidato. Nell’ambito di tale valutazione, le gravi ed eccezionali ragioni comprendono anche la complessità delle questioni trattate.
Nel caso di specie, la CGT di secondo grado aveva motivato la compensazione facendo riferimento alla complessità e particolarità delle questioni, corroborate dalla «corposa motivazione» dell’ordinanza di questa Corte che aveva originato il giudizio di rinvio. Tale elemento, ha ritenuto la Cassazione, dimostra l’effettiva novità e difficoltà della controversia, giustificando la compensazione integrale delle spese, comprese quelle della fase rescissoria del giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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