Accertamento bancario, onere di prova analitica e valore delle dichiarazioni di terzi (Cass. civ. Sez. V n. 19710 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, anche al contribuente deve riconoscersi la possibilità di introdurre nel giudizio tributario dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che hanno valore di elementi indiziari e vanno valutate nel contesto probatorio, senza poter da sole fondare la decisione. Il giudice tributario ha il potere-dovere di verificarne l’attendibilità, confrontando le prove e valutando la credibilità dei dichiaranti. Quanto alle movimentazioni bancarie, la presunzione legale di maggior reddito è superata solo da una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi sono già stati considerati in dichiarazione o che i movimenti non sono fiscalmente rilevanti, con obbligo del giudice di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa di ciascuna prova offerta.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un controllo relativo agli anni d’imposta dal 2006 al 2008 e dell’acquisizione di documentazione fiscale e finanziaria, notificava al contribuente tre atti impositivi. Per il 2007, oggetto del giudizio, l’Ufficio accertava un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Palermo, che dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo. La CTR, in accoglimento dell’appello, riteneva ammissibile il ricorso ma lo rigettava nel merito. Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, spetta — in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. — la facoltà di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese quelle sostitutive di atto di notorietà. Tali dichiarazioni hanno valore di indizi e non possono costituire da sole il fondamento della decisione, ma il giudice deve confrontarle con le altre prove e valutarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi.

La CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha escluso in astratto che le dichiarazioni dei terzi potessero costituire prova, omettendo di valutarne nel concreto l’attendibilità.

Il secondo motivo è parimenti fondato. Le movimentazioni bancarie possono essere oggetto di accertamento presuntivo ove non risulti il beneficiario, sul presupposto che non siano annotate nelle scritture contabili: la ratio dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 riposa sul fatto che i movimenti non annotati siano stati utilizzati per attività non dichiarate. Pertanto, premessa della ripresa è la mancata annotazione delle movimentazioni tra le registrazioni contabili. La CTR, ritenendo di per sé irrilevante l’annotazione nel registro Iva, non si è conformata a tale principio.

Il terzo motivo è fondato. Richiamando la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, la Corte ribadisce che i prelevamenti hanno valore presuntivo solo verso i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti valgono verso tutti i contribuenti. La presunzione legale non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Il contribuente che voglia superarla deve fornire non una prova generica ma una prova analitica, indicando provenienza e destinazione dei singoli pagamenti. Correlativamente, il giudice di merito ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di darne conto espressamente in sentenza. La CTR ha omesso un’analisi puntuale della documentazione.

Il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, applicandosi la formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012 alle sentenze d’appello pubblicate dall’11 settembre 2012. La Corte accoglie pertanto i primi tre motivi, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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