Accertamento sintetico e detrazione IVA su immobile non strumentale (Cass. civ. Sez. V n. 22256 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ai fini IRPEF, l’Ufficio non è tenuto a procedere contestualmente all’accertamento per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga incongrua la dichiarazione; l’atto deve però contenere, per il singolo anno, la pur sommaria indicazione delle ragioni dell’incongruenza anche per gli altri periodi, sicché il giudice tributario, a fronte di specifica eccezione, non si limita a verificare la considerazione di due o più anni consecutivi, ma accerta se dall’atto si desumano tali ragioni. Quanto all’IVA, l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in forza di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra il bene e l’attività svolta. Rileva, a tal fine, la nozione ampia e sostanzialmente economica di beni di investimento, non quella strettamente ammortizzabile.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno d’imposta 2008. L’amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione l’IVA relativa alle spese di manutenzione straordinaria di un immobile, ritenuto non inserito tra i cespiti strumentali all’attività agricola, e rideterminava sinteticamente un maggior reddito ai fini IRPEF.
La CTR della Toscana accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio: annullava l’accertamento del maggior reddito per difetto di consecutività con i due anni precedenti, ma riteneva corretta la ripresa a tassazione dell’IVA per difetto di inerenza dell’immobile all’attività agricola. L’Agenzia propone ricorso per cassazione; il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la statuizione d’appello secondo cui, in mancanza di consecutività, non sarebbero ammissibili accertamenti induttivi relativi a un solo anno e fondati su un presupposto di un anno prescritto.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento per cui l’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente due o più periodi d’imposta, ma l’atto deve indicare, sia pur sommariamente, le ragioni dell’incongruenza anche per gli altri periodi, così da legittimare l’accertamento sintetico. Ne segue che il giudice tributario, a fronte di specifica eccezione, non si limita a verificare la considerazione di più anni consecutivi, ma accerta se dall’atto si desumano tali ragioni. Sono richiamate Cass. n. 10972/2017, Cass. n. 26541/2008 e Cass. n. 35813 del 2023.
Il ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 18-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, 65 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 15, comma 1, del d.lgs. n. 99 del 2004. Il contribuente censura la statuizione che aveva ritenuto legittimo il disconoscimento della detrazione IVA per le spese di ristrutturazione di un immobile ritenuto non strumentale, in quanto non indicato nel libro dei cespiti.
Anche tale motivo è fondato. A prescindere dall’obbligo di tenuta del libro dei cespiti, le Sezioni unite n. 13162 del 2024 hanno affermato che l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta. Come si legge in Cass. n. 32345/2024, muovendo dall’art. 183, primo paragrafo, della direttiva “rifusa” e dal principio di neutralità dell’imposta, si è attribuito all’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” il significato ampio di disponibilità in forza di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, ferma la necessaria strumentalità all’esercizio dell’impresa.
La statuizione impugnata, contrastando con tale principio, va cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio al giudice di merito per l’accertamento dei presupposti della detrazione. Vanno accolti entrambi i ricorsi; la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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