Agevolazioni L. 398/1991: revoca per contanti oltre soglia e favor rei (Cass. civ. Sez. V n. 5149 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 398/1991, conseguente a movimentazioni di denaro contante superiori al limite fissato dall’art. 25 della legge n. 133/1999, non integra una sanzione impropria. Non trova quindi applicazione il principio del favor rei e la norma abrogatrice sopravvenuta non opera retroattivamente. La perdita dell’agevolazione comporta il ripristino del regime fiscale ordinario, non l’irrogazione di un trattamento punitivo. La natura non commerciale dell’ente non implica, quale automatico corollario, l’applicazione dell’art. 145 d.P.R. n. 917/1986, restando distinta la questione della qualifica soggettiva dell’ente da quella della qualificazione fiscale delle attività svolte.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale conclusa con un pvc, una associazione sportiva dilettantistica era stata attinta da quattro avvisi di accertamento con cui l’Ufficio rettificava i redditi del quadriennio 2006-2009. L’Amministrazione negava le agevolazioni della legge n. 398/1991 per essere stato movimentato contante oltre la soglia di legge e per altre irregolarità, con ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap e IVA.
I collegi di primo grado accoglievano parzialmente i ricorsi, confermando la revoca delle agevolazioni ma rideterminando il reddito. La CTR, riuniti gli appelli, riduceva ulteriormente gli imponibili, confermando la revoca e ritenendo inapplicabili i criteri forfettari dell’art. 145 TUIR. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione della legge n. 398/1991 e dell’art. 25 della legge n. 133/1999, sostenendo che la decadenza, quale sanzione impropria, avrebbe dovuto soggiacere al principio del favor rei, essendo pacifica l’abrogazione della norma al momento del deposito della sentenza. Il motivo è infondato.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 2060 del 2011, secondo cui la perdita dell’agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria: venuto meno il presupposto del trattamento agevolato, si applica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto normale, con ripristino della par condicio fiscale e non repressione di un comportamento deviante. La norma vigente all’epoca non prevedeva un trattamento peggiorativo, ma escludeva l’estensione di un regime premiale: ciò esclude la retroattività obbligatoria della norma abrogatrice.
Con il secondo motivo si denunziava la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione sulla revoca dell’agevolazione. La Corte ricorda che il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, chiarendo su quali prove ha fondato il convincimento. Nella specie la CTR, seppur sinteticamente, ha illustrato le ragioni della decisione, riconducibili ai pagamenti in contanti superiori al limite, circostanza pacifica tra le parti. All’accertamento consegue la decadenza, spettando alla contribuente l’onere di dimostrare che ogni singolo pagamento era inferiore alla soglia.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato. La Corte distingue la questione dell’individuazione della qualità dell’ente da quella della qualificazione fiscale delle attività svolte: la natura non commerciale non comporta l’applicazione automatica dell’art. 145 TUIR. La ricorrente non ha dedotto né illustrato la natura delle attività, la cui qualificazione non è mai stata oggetto di censura nei gradi di merito.
L’ultima doglianza, riqualificata ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., è infondata: difetta radicalmente la prospettazione dell’incertezza obiettiva della norma, non assimilabile alla buona fede della contribuente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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