Compensazione impropria degli aiuti PAC e onere probatorio dell’agricoltore (Cass. civ. Sez. I n. 22691 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti compensativi della Politica agricola comune, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra il credito dell’agricoltore e i debiti dello stesso verso l’organismo pagatore, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità. L’unitarietà del rapporto giustifica l’operatività del meccanismo anche in assenza di domanda riconvenzionale. Il ricorrente che agisca a titolo di indebito è tenuto a provare l’insussistenza della causa giustificativa dell’attribuzione. La mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento di accertamento rende definitiva la pretesa restitutoria.

Il Fatto

Il ricorrente, coltivatore diretto, aveva ottenuto gli aiuti compensativi al reddito previsti dal Regolamento CEE n. 1765/92. Appresa la pendenza di un giudizio penale per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., l’AGEA aveva disposto con provvedimento del 1° febbraio 2006 la sospensione dell’erogazione sino alla concorrenza di una somma determinata.

Dichiarata l’estinzione dei reati per prescrizione, l’Agenzia aveva adottato un provvedimento di accertamento delle somme indebitamente percepite per le annualità dal 1997 al 2004, operando la deduzione dai crediti maturati dal beneficiario. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Bari avevano respinto la domanda dell’agricoltore, volta alla corresponsione degli aiuti e all’accertamento della prescrizione del diritto dell’AGEA alla ripetizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 37 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto sollevare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte ha rilevato l’inammissibilità sotto plurimi profili: il ricorrente non chiarisce se contesti la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale egli stesso ha agito, e non indica come e quando il provvedimento sarebbe stato impugnato.

Il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., lamentando la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte ha ribadito che chi agisce a titolo di indebito deve provare l’insussistenza della causa giustificativa dell’attribuzione. Il motivo è inammissibile perché non confuta la concorrente ratio decidendi: la percezione indebita era stata dimostrata dagli accertamenti contenuti nel verbale del Corpo Forestale e dal provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione davanti al TAR.

Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 28 del Reg. UE n. 908/2014, sostenendo che la compensazione dei pagamenti futuri presuppone debiti giuridicamente accertati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata in tema di compensazione impropria, ammissibile quando il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione incensurabile dei giudici di merito, valorizzando l’unitarietà del rapporto (Sez. I n. 24325 del 3.11.2020).

Quanto alla prescrizione, l’AGEA l’aveva interrotta con la costituzione di parte civile nel giudizio penale e il ricorrente non ha sottoposto a specifica censura tale ratio decidendi. La Corte ha poi dichiarato inammissibile l’eccezione relativa al Registro dei debitori, formulata per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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