Torre eolica esente dalla rendita catastale dell’impianto (Cass. civ. Sez. V n. 22354 del 03.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La torre di sostegno dell’aerogeneratore costituisce componente essenziale e funzionale dell’impianto eolico, strutturalmente integrata alla navicella e al rotore, e partecipa del processo di produzione di energia elettrica. Ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, la nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo prescinde dall’infissione stabile al suolo, rilevando il solo impiego nel ciclo produttivo. Ne consegue l’esclusione dalla stima diretta della rendita catastale di tutte le dotazioni impiantistiche funzionali al processo produttivo, ancorché strutturalmente connesse al fabbricato, restando oggetto di stima i soli elementi che caratterizzano il fabbricato e non il processo che in esso si svolge.

Il Fatto

La società contribuente, titolare di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, presentava con procedura DOCFA la proposta di rendita catastale del bene, ricompreso nella categoria D, espungendo dal calcolo il valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore.

L’Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita determinata. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; l’appello era rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva la torre inidonea ad incidere sulla stima, date la solidità, la consistenza volumetrica e l’ancoraggio al suolo.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, contestando l’irrilevanza catastale della torre eolica ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, il difetto di motivazione degli avvisi e l’eccessività del valore accertato. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale della riconducibilità della torre di sostegno al concetto di impianto funzionale al processo produttivo, escluso dalla stima diretta. Il Collegio muove dall’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, che sottrae al carico impositivo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La norma, innovando i criteri di stima dei fabbricati speciali, statuisce che la determinazione della rendita degli immobili censibili nei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, con esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Il Collegio dà continuità all’indirizzo giurisprudenziale già formatosi (cfr. Cass. n. 21462/2020, n. 7922/2022), secondo cui la nozione di impianto prescinde dall’infissione stabile al suolo, essendo essenziale il suo impiego nel processo produttivo. Il dato dirimente non è la consistenza fisica del manufatto, ma il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo: ciò che rileva è la destinazione ad attività produttive, indipendentemente dalla natura strutturale e dimensionale del bene e dal suo essere o meno infisso al suolo.

Non ogni elemento strutturalmente connesso al fabbricato va incluso nella stima: rilevano solo gli elementi che caratterizzano il fabbricato, non le dotazioni che caratterizzano il processo produttivo in esso svolto.

Applicando tale principio, la torre di sostegno del generatore eolico è componente essenziale dell’impianto, strutturalmente integrata alle altre parti, in particolare alla navicella e al rotore, e svolge la funzione di contrastare la forza del vento sulle pale, consentendo la produzione di energia elettrica. Essa è dunque funzionale al processo produttivo ed è soggetta ad esenzione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale.

Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il ricalcolo della rendita in esenzione delle torri e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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