Redditometro: legittimi i decreti ministeriali con funzione probatoria (Cass. civ. Sez. V n. 22439 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
I criteri posti alla base del c.d. redditometro non sono illegittimi, poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria. Le censure che contestano le metodologie di calcolo del reddito presunto — e in particolare la moltiplicazione delle rate del mutuo — si risolvono in una discussione sulla legittimità di tali criteri e non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, risultando inammissibili. Nel giudizio di legittimità non possono del resto essere devoluti gli accertamenti in fatto, quando non sia neppure dedotto che siano stati contestati in sede d’appello. Il ricorso che non riporti in cosa l’atto d’appello sia affetto da difetto di specificità non assolve l’onere di deduzione imposto dall’art. 360 cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, valorizzando le risposte rese dai contribuenti a un questionario, rettificava i redditi dagli stessi dichiarati per gli anni d’imposta 2007 e 2008 ed emetteva i relativi avvisi di accertamento. Tra gli elementi considerati figuravano i costi derivanti da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, la disponibilità di quest’ultima, la presenza di alcune polizze e di autovetture.

La CTP accoglieva i ricorsi; la CTR della Lombardia, adita dall’Agenzia, riformava la pronuncia e confermava la ripresa a tassazione. I contribuenti propongono quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 53 e dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992 per l’asserita inammissibilità del ricorso in appello, per mancanza o incertezza dei motivi specifici di impugnazione. Il motivo è dichiarato inammissibile: in nessun punto esso riporta in cosa l’atto d’appello sia affetto da difetto di specificità, incentrandosi piuttosto sull’assunta erroneità della decisione di secondo grado e sul presupposto dell’attività accertatrice.

Il secondo motivo lamenta, cumulativamente, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con riferimento alle modalità di calcolo del reddito presunto in relazione al mutuo ipotecario per l’abitazione principale. La Corte rileva anzitutto l’inammissibile classificazione del motivo sotto profili tra loro differenti ed incompatibili.

Nel merito, il rimprovero mosso ai giudici d’appello è di non aver considerato che l’Ufficio avrebbe basato la ripresa essenzialmente sulle rate del mutuo, parificandole a valori presuntivi moltiplicati per quattro volte. La doglianza, però, in gran parte contesta i criteri e le metodologie propri del redditometro e non si confronta con la premessa su cui si fonda, cioè il fraintendimento del metodo utilizzato dall’Ufficio. Le critiche non si confrontano con la ratio della decisione impugnata e tendono ancora una volta a porre in discussione la legittimità delle tabelle.

La Corte richiama quindi il principio per cui i criteri posti alla base del c.d. redditometro non sono affatto illegittimi, poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, come affermato da Cass. n. 10037/2018.

Il terzo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, censurando la valutazione della superficie dell’immobile e l’incremento patrimoniale per il 2008. Il motivo è inammissibile, poiché pone in discussione accertamenti in fatto che non è neppure dedotto essere stati contestati in sede d’appello e che non possono essere devoluti al giudizio di legittimità. Il ricorso è quindi integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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