Appello tributario: la riproposizione dei motivi dell’atto impositivo integra la specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. civ. Sez. 5 n. 11644 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’atto di appello che si limiti a riproporre le ragioni già poste a sostegno della domanda originaria o della motivazione dell’atto impositivo soddisfa il requisito di specificità dei motivi prescritto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, essendo sufficiente l’espressione della volontà di contestare la decisione di primo grado. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la decisione di accoglimento dell’appello si fondi su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la fondatezza dell’eccezione non esaminata, la quale deve ritenersi implicitamente rigettata. In materia di spese di lite, la parte totalmente vittoriosa ha sempre diritto alla rifusione, anche quando l’amministrazione finanziaria sia stata assistita da propri funzionari, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992, con la riduzione del venti per cento dei compensi previsti per gli avvocati.
Il Fatto
La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato le dichiarazioni presentate da una società, dedita al commercio all’ingrosso di carni, per gli anni di imposta 1997 e 1998, disconoscendo la deducibilità di costi relativi a prestazioni rese da una cooperativa di ex dipendenti, ritenuta uno strumento di elusione fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita dall’Agenzia delle Entrate, aveva integralmente confermato la legittimità degli atti impositivi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il fallimento della società, deducendo quattro motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il fallimento ricorrente lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per asserita violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità sul requisito di specificità dei motivi di appello tributario. Nell’ambito del processo tributario, caratterizzato dall’effetto devolutivo pieno dell’appello, non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito, è sufficiente ad integrare il requisito la semplice riproposizione, da parte dell’appellante, delle difese già svolte a sostegno della domanda originaria. In questa prospettiva, il contribuente può riproporre i motivi di impugnazione dell’atto impositivo e l’amministrazione finanziaria può limitarsi a riprodurre la motivazione dell’atto impositivo, senza che sia richiesta una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni del gravame. Tale principio è stato ribadito anche con riferimento alla necessità di indicare le specifiche parti della sentenza impugnata, potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione nella sua interezza.
Sul secondo e terzo motivo, relativi al vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la Corte ha precisato che il vizio sussiste solo quando manchi completamente l’esame di una censura o di una questione ritualmente riproposta, mentre non ricorre quando il giudice di appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la fondatezza dell’eccezione trascurata. Nel caso di specie, il rigetto implicito delle eccezioni relative alla nullità degli atti per carenza motivazionale e al divieto di doppia imposizione si desume dalla statuizione di accoglimento dell’appello dell’Agenzia, fondata sulla legittimità del procedimento e sul corretto mancato riconoscimento dei costi, incompatibile con le tesi difensive non esaminate.
Quanto al quarto motivo, concernente la condanna alle spese processuali, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità in materia è limitato all’ipotesi di violazione del principio di soccombenza, posto a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre ogni altra valutazione è riservata al giudice di merito. Nel caso esaminato, la CTR ha correttamente posto le spese a carico del contribuente, risultato soccombente all’esito effettivo del giudizio di appello; la condanna non è esclusa dalla circostanza che l’amministrazione sia stata difesa da un proprio funzionario, applicandosi la disciplina dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992, che prevede la liquidazione delle spese in favore dell’ente vittorioso con la riduzione del venti per cento dei compensi spettanti agli avvocati.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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