Compenso commissario giudiziale: va disapplicato il d.m. e riparto nel contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 22407 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle fasi ante e post omologa, nonché nell’eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato a seconda di gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato. La complessiva determinazione del compenso e il successivo riparto tra i commissari succedutisi nella funzione comportano, stante l’unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di entrambi i soggetti che hanno rivestito tale qualità, nel rispetto del principio del contraddittorio. È altresì illegittimo il provvedimento che ometta ogni pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal giudice delegato.
Il Fatto
Il Tribunale di Oristano, con decreto depositato il 3.7.2023, ha liquidato il compenso spettante all’ufficio del commissario giudiziale del concordato preventivo di una società in liquidazione, ripartendolo tra i due professionisti succedutisi nell’incarico. Il compenso complessivo è stato quantificato in € 60.000, di cui € 20.000 al primo commissario, che tale importo aveva già percepito a titolo di acconto, ed € 40.000 al secondo, subentrato circa due anni dopo l’omologazione.
Il primo commissario ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, lamentando il criterio di liquidazione, l’omessa convocazione nel procedimento di riparto, il difetto di motivazione e il mancato riconoscimento delle spese. Le parti intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo di ammissibilità del ricorso, ritenendolo esperibile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, con natura decisoria e carattere definitivo perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall.
Sul primo motivo la Corte rileva che l’art. 5, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 àncora, per il concordato con previsione di forme di liquidazione dei beni, il compenso del commissario all’attivo realizzato dalla liquidazione; il comma 2, per le procedure diverse, fa invece riferimento all’attivo inventariato. Poiché si tratta di norma di rango sublegislativo, il giudice ha il potere e il dovere di disapplicarla quando la ravvisi contraria alla legge o foriera di irragionevoli disparità di trattamento.
In tal senso si è espresso un consolidato orientamento: l’attività del commissario è per larghi tratti identica nelle varie tipologie di procedure, specie nella fase ante omologa, mentre solo per il liquidatore ha senso riferirsi all’attivo realizzato, non avendo il commissario il compito di realizzare l’attivo ma solo di sorvegliare la fase esecutiva. Viene così ribadito il principio già espresso da Cass. n. 15790/2023, al quale la Corte rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La previsione della determinazione complessiva del compenso e del successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione comporta, stante l’unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale ex art. 39 legge fall. di entrambi, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno nel rispetto del contraddittorio: indirizzo espresso con riguardo ai curatori fallimentari da Cass. n. 14631/2018, confermato da Cass. nn. 30069/2023, 25532/2016 e 13551/2012.
Il terzo motivo è assorbito per l’accoglimento dei precedenti, che impongono un nuovo esame e una nuova motivazione. Il quarto motivo è fondato: nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene alcun cenno alla richiesta di rimborso delle spese formulate dal commissario ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012, restando irrilevante l’erronea indicazione del vizio denunciato. Il decreto è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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