Negotium mixtum cum donatione e divieto di donazione di beni futuri (Cass. civ. Sez. II n. 10979 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il negotium mixtum cum donatione non è soggetto alla nullità prevista dall’art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri. L’art. 809 cod. civ., che indica quali norme della donazione si applicano alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente: alle liberalità atipiche si applicano solo le disposizioni espressamente richiamate, non tutte le altre. Pertanto il divieto di donazione di beni futuri, non essendo richiamato dall’art. 809 cod. civ., resta estraneo alla fattispecie. La rescissione per lesione ex art. 1448 cod. civ. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l’approfittamento consapevole dell’altro contraente. La diffida ad adempiere con cui si intimi il pagamento di un importo superiore al dovuto non determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cod. civ.
Il Fatto
Una società costruttrice ha convenuto in giudizio il promissario acquirente davanti al Tribunale di Cagliari. Con contratto preliminare del 30.6.2010 la società si era obbligata a vendere un appartamento in fabbricato in costruzione; per i rapporti di amicizia tra le parti era stato pattuito un corrispettivo ridotto, versato alla stipula. La venditrice ha dedotto che l’immobile era stato ultimato nel termine, salvo le modifiche richieste dall’acquirente, e che questi si era sottratto alla verifica in contraddittorio dell’opera e all’indicazione del notaio e della data per il contratto definitivo. Ha quindi chiesto la risoluzione di diritto del preliminare e, in subordine, la rescissione per lesione.
Il promissario acquirente ha chiesto in via riconvenzionale la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. e la condanna al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna, oltre ai danni per il canone di locazione di altro alloggio. Il Tribunale ha rigettato le domande della società e accolto le riconvenzionali; la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello principale e quello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il promissario acquirente ha resistito con ricorso incidentale di due motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente non ha specificamente richiamato il motivo di appello con cui avrebbe devoluto al giudice di secondo grado la questione della mancata ammissione dei documenti, violando l’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Cassazione, quale giudice del fatto processuale, può esaminare gli atti solo se il ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a un’autonoma ricerca. Quanto al verbale di fine lavori, la sentenza ha dato per acquisito che i lavori fossero terminati a quella data, escludendone la rilevanza per il diverso motivo del mancato rispetto degli ulteriori adempimenti contrattuali; difetta quindi l’interesse.
Il terzo motivo è inammissibile perché propone una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte d’appello ha accertato che, nonostante la richiesta di incontro in cantiere, non vi fu alcuna verifica in contraddittorio dell’opera; la venditrice non diede seguito al procedimento contrattuale finalizzato alla stipula del definitivo e il termine per la convocazione dal notaio non decorse. Quanto alla diffida del 1.6.2011, il giudice di merito ha interpretato il suo contenuto come volto a ottenere prestazioni mai pattuite o contrarie agli accordi, con la conseguenza che l’omessa fissazione dell’appuntamento per il rogito non integra inadempimento. Trova conferma il principio secondo cui la diffida ad adempiere con cui si intimi il pagamento di un importo superiore al dovuto non determina la risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ., perché in tal caso è l’intimante a non volere adempiere.
Il quarto motivo, sulla rescissione per lesione, è infondato. La sproporzione tra le prestazioni non è requisito sufficiente: l’art. 1448 cod. civ. esige la simultanea presenza dell’eccedenza di oltre la metà, dello stato di bisogno e dell’approfittamento consapevole. La Corte d’appello ha escluso l’ammissibilità delle prove orali in quanto inidonee a dimostrare lo stato di bisogno e la consapevolezza dell’altro contraente, offrendo motivazione logica e completa; la giustificazione della sproporzione, legata ai rapporti di amicizia e alla conferma del prezzo originario, costituisce valutazione di fatto incensurabile.
Il quinto motivo è infondato per la ragione assorbente che al negotium mixtum cum donatione non si applica l’art. 771 cod. civ. L’art. 809 cod. civ. va interpretato restrittivamente: alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione non si applicano le disposizioni non espressamente richiamate. Il divieto di donazione di beni futuri non è tra queste. I motivi del ricorso incidentale sono parimenti infondati o inammissibili: la penale trova il suo termine finale nella redazione del verbale di fine lavori, secondo l’interpretazione letterale della clausola; e il rigetto della domanda risarcitoria si fonda su una ratio decidendi non censurata.
Nota della Redazione
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