Onere della prova tra somministrante e utente nei consumi idrici anomali (Cass. civ. Sez. III n. 15362 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, non evitabili con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore. Il riparto non è invertito quando il giudice di merito pone a carico del somministrato la prova della diligenza nella custodia del luogo privato in cui il contatore è posizionato.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo agricolo, servito dal Comune per la somministrazione di acqua, propone opposizione a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli aveva intimato il pagamento di una somma rilevante per fornitura idrica, credito portato da cinque fatture emesse tra il giugno 2005 e il maggio 2011. L’utente deduce la sproporzione dei consumi rispetto alle esigenze del fondo e agli anni precedenti, eccepisce la prescrizione per alcuni periodi e prospetta una perdita d’acqua dalla tubatura principale, il malfunzionamento del contatore o l’erronea lettura dei consumi.

Il Comune resiste sostenendo la correttezza delle letture e, all’esito dei sopralluoghi, l’avvenuta manomissione del contatore da ignoti. Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione, riconoscendo dovute solo le somme di due fatture. La Corte d’Appello, disposta CTU sui consumi, conferma la responsabilità dell’utente e rigetta l’appello. Ricorre allora per cassazione l’utente con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono trattati congiuntamente perché incentrati sull’unica questione della distribuzione dell’onere della prova in tema di somministrazione del servizio idrico. La Corte rileva che le censure sono per lo più fattuali e mirano a un riesame di fatti e prove.

Il motivo di art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ., che preclude il ricorso per cassazione in presenza di pronuncia c.d. “doppia conforme”. Il ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare che le ragioni di fatto della decisione di primo grado e di quella d’appello sono tra loro diverse, come richiesto dalla giurisprudenza citata (Cass. n. 5528 del 2014, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 8320 del 2022, Cass. n. 5947 del 2023).

La censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è invece infondata. La ratio decidendi impugnata muove dal dato, accertato in sede di CTU, del consumo abnorme rispetto ai consumi pregressi e alla tipologia di coltura, ma individua l’onere del somministrato nel controllare la tubazione di sua proprietà e nel consentire all’ente la lettura del contatore. Il posizionamento del contatore è scelto dall’acquedotto comunale, ma il luogo è privato e la sua manutenzione grava su chi ne ha l’esclusiva disponibilità. Il Comune ha dimostrato di aver fatto verificare la funzionalità del contatore da un proprio tecnico e di aver spiegato la causa dell’anomalo consumo.

La sentenza è dunque conforme all’orientamento secondo cui la lettura del contatore è assistita da presunzione semplice: il somministrante prova il perfetto funzionamento del misuratore, il fruitore l’eccessività dovuta a fattori esterni non evitabili con l’attenta custodia o la diligente vigilanza contro intrusioni di terzi (Cass. n. 23699 del 2016, Cass. n. 19154 del 2018, Cass. n. 18195 del 2021, Cass. n. 28984 del 2023). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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