Contributi istruttori sportivi dilettantistici: esenzione subordinata ad accertamento in fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22459 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi previdenziali dovuti per l’attività degli istruttori sportivi di società dilettantistiche, l’esenzione prevista dall’art. 67, comma primo, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 69 d.P.R. n. 917/1986, nei limiti monetari ivi fissati, non opera automaticamente. Chi invoca l’esenzione deve provare, con accertamento rimesso al giudice di merito, che le prestazioni non siano compensate in relazione a un’attività di offerta del servizio sportivo svolta professionalmente, che il sodalizio possieda in concreto il requisito sostanziale della assenza di fine di lucro e che le prestazioni siano rese in ragione del vincolo associativo. L’affiliazione a una federazione sportiva o al CONI è dato neutrale e non basta a fondare l’esenzione. L’art. 67 TUIR non ricomprende tra i redditi diversi le somme percepite da chi svolge professionalmente l’attività, intendendosi la professionalità in senso soggettivo, con riferimento alle modalità di svolgimento.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’opposizione a un avviso di addebito relativo al versamento dei contributi previdenziali sui compensi erogati agli istruttori sportivi di una società sportiva dilettantistica costituita ex art. 90 legge n. 289/2002 e iscritta al registro CONI, per il periodo gennaio 2009 – maggio 2013.
Il Tribunale aveva accolto in parte l’opposizione. La Corte d’appello, in parziale riforma, l’aveva accolta limitatamente al periodo febbraio 2010 (data di iscrizione al CONI) – maggio 2013. L’INPS ricorre per cassazione con tre motivi; la società e l’INAIL restano intimati.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché vertono sulla medesima questione: l’assoggettamento a obbligazione contributiva per il periodo febbraio 2010 – maggio 2013 in relazione all’attività degli istruttori sportivi del sodalizio iscritto al CONI.
La Corte richiama e intende dare continuità ai principi di Cass. n. 11196 del 2025, Cass. n. 11203 del 2025 e Cass. n. 41397 del 2021. Il d.m. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, ha ricondotto alla gestione ENPALS, poi confluita in INPS, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi.
L’effetto eccettuativo dell’art. 67, comma primo, lett. m), TUIR rispetto all’obbligo contributivo presuppone però una serie di condizioni, tutte da dimostrare dal contribuente: l’assenza di compenso collegato a offerta del servizio da parte di professionisti, imprese o lavoratori dipendenti; la natura sostanziale, e non solo formale, del carattere dilettantistico e non lucrativo del sodalizio; la riconducibilità delle prestazioni al vincolo associativo, con esclusione di distinti obblighi personali; l’assenza di professionalità in capo al prestatore.
Quanto alla professionalità, la Corte ribadisce che essa va intesa in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività, e non alla natura oggettiva della stessa. Sono esclusi dai redditi diversi i proventi di attività svolte professionalmente, come chiarito da Cass. n. 2339 del 2022.
La corte territoriale non si è attenuta a tali principi: ha riconosciuto l’esenzione «a prescindere dalla natura professionale della prestazione degli istruttori», senza svolgere alcuno degli accertamenti di fatto sul concreto atteggiarsi del rapporto e sulla natura soggettivamente professionale dell’attività. Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza e rinvio alla medesima Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perché proceda agli accertamenti richiesti e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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