Omessa pronuncia sulle spese nel giudizio di ottemperanza tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22458 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche al giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza, sancito dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina le spese del processo tributario sulla falsariga dell’art. 91 cod. proc. civ. La mancata statuizione sulle spese giudiziali, in presenza di una domanda ritualmente proposta, integra una vera e propria omessa pronuncia di carattere concettuale e sostanziale, e non un semplice errore materiale emendabile con la procedura di correzione degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. Tale vizio va fatto valere esclusivamente con i mezzi di impugnazione. Quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. e liquidare direttamente le spese, anche per il giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La vicenda origina da una controversia tributaria definita con sentenza di primo grado, passata in giudicato quanto alla condanna dell’ente locale alla rifusione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa. Non essendo stato eseguito il pagamento, il difensore ha promosso il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Il giudice dell’ottemperanza ha nominato un commissario ad acta, ha assegnato il termine per l’adozione dei provvedimenti attuativi ed ha chiuso il procedimento con ordinanza, senza però statuire sulle spese del giudizio di ottemperanza. Il difensore ha allora proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando due motivi, mentre l’ente locale è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo si denuncia la violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992, 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata omessa la pronuncia sulla liquidazione delle spese. Con il secondo si lamenta la medesima omissione sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Il Collegio muove dal principio, già affermato in Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25147, secondo cui anche al giudizio di ottemperanza si applica il criterio della soccombenza. La regola generale è dettata dall’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina le spese del processo tributario.

La mancata statuizione sulle spese, quando una domanda sia stata ritualmente proposta, costituisce omissione concettuale e sostanziale, non mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. Il vizio è quindi deducibile solo con i mezzi di impugnazione. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, che va da Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513 fino a Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137 e Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2025, n. 856. Si osserva altresì che la soccombenza è applicazione del principio di causalità: non è esente dall’onere chi, con il proprio comportamento antigiuridico, ha provocato la necessità del processo.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La liquidazione avviene sulla base dei parametri medi, con condanna dell’ente locale alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza e di quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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